Penale

Violenza sessuale su infradecenne, non scatta competenza Corte d’assise per fatti ante riforma

La legge 69/2019 ha portato il massimo edittale a 24 anni con conseguente cognizione del collegio composto da giudici togati e popolari, novità processuale che ha effetti “sostanziali” determinando l’applicazione del favor rei

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di Paola Rossi

La norma che innalza il massimo della pena - determinando come conseguenza la modificazione della competenza giurisdizionale a favore di un diverso giudice superiore - non è applicabile in base al momento di esercizio dell’azione penale, per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione modificativa. Ossia non si applica la regola generale della successione delle norme processuali, se lo spostamento della competenza verso il giudice superiore non è regolato da specifica norma transitoria ed è indiretta conseguenza della novità sostanziale dell’aggravamento del trattamento sanzionatorio. In tal caso, infatti, secondo l’excursus fatto dalla Suprema Corte, la novità processuale assume essa stessa carattere sostanziale, determinando la sua inapplicabilità a fattispecie compiute prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa, seguendo il principio dettato dall’articolo 2 del Codice penale, noto come favor rei, dove prevede che gli aggravamenti delle conseguenze di un reato non sono retroattivi.

L’indiretta modifica della competenza
La modifica indiretta della competenza - cioè discendente dalla previsione di una pena più grave - fa sì che vada attribuita anche alla nuova regola processuale valore di norma “sostanziale” con conseguente applicabilità della previgente norma più favorevole anche se formalmente processuale. In controtendenza rispetto alla regola giuridica sulla successione delle leggi penali secondo cui le modifiche delle norme processuali rispondono al principio del tempus regit actum.

Così si esprime la Corte di cassazione - con la sentenza n. 42465/2024 - sul punto del momento di applicabilità della modificata competenza per il reato di violenza sessuale su minore che non abbia compiuto i dieci anni di età; oggi di competenza della Corte d’assise e della Corte d’appello d’assise a seguito dell’innalzamento del massimo edittale. La nuova pena, fino a 24 anni di carcere, per la violenza sessuale commessa nella forma aggravata (prevista dal modificato comma secondo dell’articolo 609 ter del Codice penale) comporta “di fatto” - e non in base a esplicita norma - la competenza della Corte d’assise. Quindi, la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge del 19 luglio 2019 n. 69 non è applicabile a fatti compiuti prima della sua entrata in vigore (9 agosto 2019) neanche sotto il profilo della competenza. Vista anche l’assenza di una previsione transitoria.

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