Violenza sessuale: raddoppiati i termini per presentare querela
L’articolo 13 della legge 69/2019 interviene con mano pesante sui reati sessuali. Rialzo generalizzato delle pene, per l’ipotesi-base e per le aggravanti speciali, con contestuale ampliamento dei casi di procedibilità d’ufficio e simmetrico raddoppio del termine per proporre la querela.
La norma
Art. 13
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-septies e 609-octies del codice penale
1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci». 3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato. 5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Il commento (articolo 13)
L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies del Cp). In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del Cp (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter del Cp, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2): - sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'articolo 609-bis;
- prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);
- rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).