Lavoro

Vittime del dovere, ai figli “autonomi” non va lo “speciale assegno vitalizio”

Le S.U., sentenza n. 34713/2025, hanno chiarito che spetta unicamente l’assegno vitalizio di 500 euro mensili (ex l. 407/1998)

di Francesco Machina Grifeo

I figli economicamente autonomi superstiti delle vittime del dovere hanno diritto all’assegno vitalizio di 500 euro mensili (ex l. 407/1998); ma non allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro sempre mensile (ex l. 206/2004), a meno di non rientrare nell’ordine dei superstiti previsto dalla legge. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 34713/2025, accogliendo parzialmente il ricorso del Ministero della Difesa.

La Corte d’Appello di Genova, invece, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dei figli superstiti di un dipendente militare del Ministero della Difesa, deceduto e riconosciuto vittima del dovere, volta ad ottenere gli assegni vitalizi previsti dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998 («assegno vitalizio» mensile, rivalutato, all’attualità, ad euro 500,00 mensili) e dall’art. 5, co. 3, della legge n. 206 del 2004 («speciale assegno vitalizio» di euro 1.033,00 mensili).

La Corte distrettuale, infatti, aveva escluso che il riconoscimento dei benefici comportasse quale requisito necessario la convivenza a carico dei figli maggiorenni superstiti. Secondo la Corte di merito, in base al disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la estensione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti implicava l’integrale applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo, anche per ciò che riguardava la platea dei familiari destinatari, la quale ricomprendeva, per come pacifico, (anche) i figli maggiorenni non a carico della vittima, pur in presenza del coniuge superstite.

Contro questa lettura ha proposti ricorso l’amministrazione. E le S.U. l’hanno parzialmente accolta affermando che si impongono “soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici in controversia”. In particolare, secondo il Collegio: “il riconoscimento in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti dello speciale assegno vitalizio inizialmente riconosciuto in favore delle vittime del terrorismo non implica una modifica della categoria dei superstiti delle vittime del dovere rispetto alla previsione dell’art. 6 della legge n. 466/1980 nel senso di una sua ricomprensione anche dei figli maggiorenni non conviventi pur in presenza dell’esistenza in vita del coniuge”. Né ciò induce sospetti di incostituzionalità considerato che la Carta “non riconosce quale autonoma categoria meritevole di particolare protezione quella delle ‘vittime’ (e relativi superstiti)”, per cui un problema di legittimità costituzionale è astrattamente ipotizzabile solo con riferimento al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e al principio di uguaglianza e ragionevolezza ed art. 3 Cost.; ma su questo, in base alla giurisprudenza costituzionale, prevale il principio della discrezionalità del Legislatore.

La Cassazione ha dunque accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che la Corte di rinvio si dovrà attenere al seguente principio di diritto: “ In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 :

a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso;

b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.

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