Responsabilità

Vittime della strada, risarcimenti dal Fondo di garanzia anche senza querela

Il danneggiato ha solo l’onere di provare che il danno è stato provocato dal conducente dell’altro veicolo, rimasto sconosciuto

ADOBESTOCK

di Marisa Marraffino

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada deve risarcire anche se il danneggiato non ha sporto querela e non ricorda il nome dei testimoni. Lo ha ribadito la Corte d’appello di Palermo con la sentenza 1138 del 9 luglio 2021 (presidente relatore Porracciolo) che fa il punto sull’onere della prova in caso di incidenti causati da veicoli non identificati.

Sul danneggiato grava l’onere di dimostrare che l’incidente si è verificato a causa della condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo e che quest’ultimo è rimasto sconosciuto, ma non ha l’onere di attivarsi per cercare il responsabile, né quello di sporgere la denuncia o la querela contro ignoti. Così come la persona offesa non deve neppure attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia, ma è tenuta soltanto a dare la prova, in base all’articolo 2697 del Codice civile, del fatto generatore del danno e dell’imputabilità di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

La ricorrente aveva infatti lamentato di essere stata travolta da un pirata della strada mentre stava attraversando sulle strisce pedonali davanti a un centro commerciale. Il giudice di primo grado non aveva ritenuto sufficiente il verbale di sommarie informazioni rese dai soccorritori del 118, né la testimonianza di una cliente del negozio che aveva dichiarato di aver assistito all’incidente. Il Tribunale di Palermo aveva poi ritenuto che la vittima non avesse sporto denuncia, anche se in realtà il procedimento penale era stato instaurato e poi archiviato per mancata identificazione del responsabile, né fornito elementi utili alle indagini, facendone derivare elementi per escludere la risarcibilità del danno.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che ha accolto il ricorso della signora. È plausibile - scrive la Corte d’appello - che la vittima di un grave incidente non sia in grado di ricordare le persone che l’hanno assistita in quel momento, senza che possa desumersi da questa dimenticanza alcuna conclusione. Al fine di scongiurare eventuali frodi assicurative, la vittima dovrà invece riportare danni compatibili con la dinamica del sinistro lamentato oltre a dimostrare che l’incidente si è effettivamente verificato.

Ciò che è chiaro è che l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente a giustificare il rifiuto della domanda di risarcimento proposta in base all’articolo 19 della legge 990/1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.

Sempre auspicabile allora, anche se non indispensabile, attivarsi per trovare testimoni che possano riferire della dinamica del sinistro o reperire eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza limitrofe al luogo dell’incidente, anche attraverso le indagini difensive della persona offesa. Tutti gli elementi raccolti dovranno essere valutati complessivamente dal giudice senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda. Per la Corte d’appello di Palermo, oltre al risarcimento dei danni subiti spettano alla vittima anche il rimborso delle spese vive e quelle sostenute per farsi aiutare nelle attività domestiche perché impossibilitata a svolgerle a causa di limitazioni funzionali nei movimenti.

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