VOTAZIONE PARZIALE SE C'È UNA SOLA SCALA INTERESSATA
Se la canna fumaria interessa un solo fabbricato, si è in presenza di una comunione o un condominio parziali. In questo senso, la Corte di cassazione, con la sentenza 27 settembre 1994, n. 7885, ha puntualizzato che «i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'articolo 1123, comma 3, che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto "condominio parziale" derivano implicazioni inerenti alla gestione e all'imputazione delle spese; in particolare, non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto».Ne deriva che, sull’installazione della nuova canna fumaria, sono titolati a votare solo i condòmini del singolo fabbricato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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