Società

Whistleblowing allargato nel privato e con segnalazioni anche esterne

Whistleblowing con segnalazioni anche esterne e indirizzate all’Anac. E con estensione anche nel privato. Questi due dei principali punti contenuti nel decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2019/1937

di Giovanni Negri

Whistleblowing con segnalazioni anche esterne e indirizzate all’Anac. E con estensione anche nel privato. Questi due dei principali punti contenuti nel decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2019/1937. Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri, è ora all’esame del Parlamento per i pareri.

Nel settore privato, la tutela del whistleblower è limitata e riguarda per ora esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che hanno adottato il modello organizzativo previsto dal decreto 231 del 2001, con riferimento ai soli illeciti rilevanti per la responsabilità amministrativa. Il decreto, quanto al perimetro applicativo, allarga in maniera significativa, comprendendo nella disciplina del whistleblowing anche le imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato oppure che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea in materia di soprattutto di protezione del risparmio, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, esiste anche una sola di queste condizioni:

a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla disciplina di tutela della riservatezza;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni sono effettuate attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dall’Autorità anticorruzione oppure in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale); inoltre se la persona lo chiede sarà possibile anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

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