Wind: fatturazione a 28 giorni, la Cassazione conferma lo stop del Consiglio di Stato
Le SU (sentenza 33848 depositata oggi) hanno respinto il ricorso della società contro il Consiglio di Stato
Col rigetto del ricorso di Wind Tre davanti alle sezioni Unite della Cassazione (sentenza 33848 depositata oggi) della decisione del Consiglio di Stato (n. 1368/2020), si chiude definitivamente la vicenda della fatturazione delle bollette telefoniche per la telefonia fissa a 28 giorni.
Una prassi che nel corso del 2017 aveva coinvolto le maggiori compagnie telefoniche attive in Italia e che era stata sanzionata dall'Agcom che aveva imposto il ritorno alla fatturazione su base mensile e il recupero gratuito dei giorni persi.
Nel ricorso, la società aveva lamentato il difetto di giurisdizione di Palazzo Spada per aver giudicato su «rapporti interprivatistici e, quindi, di competenza del giudice ordinario, esorbitando dalla giurisdizione del giudice amministrativo».
Per le sezioni Unite però la doglianza è priva di fondamento. "Anche volendo lasciare in disparte - scrive la Corte - la circostanza per cui è stata la stessa odierna società ricorrente a rivolgersi al giudice amministrativo", nel caso in esame, prosegue la decisione, "siamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (riconosciuta dall'art. 133, comma 1, lettera l), C.p.a.), che ricomprende tutti i provvedimenti, «compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati», delle Autorità di regolazione istituite ai sensi della citata legge n. 481 del 1995, fra le quali rientra l'Agcom.
"Non può sostenersi, pertanto, che il Consiglio di Stato si sia ingerito in un rapporto di natura privatistica, perché la natura privatistica contraddistingue il rapporto che lega il singolo utente con la società erogatrice del servizio telefonico (nel caso, la Wind); ma ciò che viene in evidenza, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, è invece la riconducibilità della causa odierna all'esercizio del potere di regolazione riconosciuto all'Autorità, rispetto al quale le misure conformative disposte non sono altro che una conseguenza derivante in automatico".