YouTube viola il diritto Ue se favorisce l'accesso a contenuti coperti dal diritto d'autore
Lo ha stabilito la Corte Ue con le sentenze nelle cause riunite C-682/18 YouTube e C-683/18Cyando
Allo stato attuale del diritto dell'Unione, i gestori di piattaforme online non effettuano essi stessi una comunicazione al pubblico dei contenuti protetti dal diritto d'autore che i loro utenti mettono illecitamente in rete. Tuttavia, i gestori effettuano una siffatta comunicazione in violazione del diritto d'autore se contribuiscono, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, a dare al pubblico accesso a tali contenuti. Lo ha stabilito la Corte Ue con le sentenze nelle cause riunite C-682/18 YouTube e C-683/18Cyando.
Nel primo caso (C 682/18), un produttore musicale ha citato in giudizio YouTube, e Google come rappresentante legale, dinanzi ai giudici tedeschi, per la messa in rete, nel 2008, senza autorizzazione di vari fonogrammi sui quali afferma di detenere diversi diritti. Nel secondo, (C 683/18), un editore ha citato in giudizio la Cyando, sempre dinanzi ai giudici tedeschi, per la messa in rete sulla piattaforma di hosting e di condivisione di file Uploaded, nel 2013, di diverse opere sulle quali deteneva diritti esclusivi.
Va precisato che la Corte ha esaminato le responsabilità secondo il regime applicabile all'epoca dei fatti risultante dalla direttiva 2001/29 sul diritto d'autore, dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, nonché dalla direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le questioni pregiudiziali sollevate non riguardano il regime, entrato in vigore successivamente all'epoca dei fatti, istituito dalla direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che modifica le precedenti. Tale direttiva infatti istituisce, per i gestori di piattaforme online, un nuovo regime di responsabilità specifico per le opere messe illecitamente in rete dagli utenti. La direttiva impone dunque ai gestori di ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, per le opere messe in rete dagli utenti della loro piattaforma. Il recepimento che doveva essere operato da ciascuno Stato membro entro il 7 giugno 2021, è previsto dalla legge di delegazione europea del 22 aprile 2021 n. 53.
Tornando alla decisione, i giudici hanno chiarito che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore.
Cosa che si verifica, per esempio qualora il gestore sia al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l'accesso o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, o ancora fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita.
In secondo luogo, la Corte analizza la questione se un gestore di piattaforme online possa beneficiare dell'esonero dalla responsabilità, previsto dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. La risposa è affermativa purché il gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. Mentre ne è escluso qualora sia al corrente degli atti illeciti dei suoi utenti.
Infine, la Corte precisa la direttiva 2001/29 non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d'autore possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale gestore ne sia stato al corrente, ai sensi della direttiva 2000/31, soltanto a condizione che, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata al gestore e quest'ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l'accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.
Avv. Annalisa Spedicato
RivisteAvv. Alessandro La Rosa
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