Immobili

Zerbino sul pianerottolo: l'amministratore non può fare nulla

L'amministratore di condominio non è legittimato ad intervenire per la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati da interventi effettuati, sulle parti comuni, dai singoli condomini

di Marina Crisafi

Zerbino ingombrante e fastidioso sul pianerottolo comune? Inutile chiedere all’amministratore di farlo rimuovere perché lo stesso non ne ha il potere. Questo quanto affermato dal tribunale di Bergamo (sentenza n. 1189/2021) chiamato a dirimere un contrasto tra i proprietari di un appartamento all’interno del condominio e i loro vicini "colpevoli" di aver posizionato sul pianerottolo comune un tappetino talmente voluminoso, a loro dire, da impedire, in ragione del rilevante spessore, l’apertura della porta di accesso alla soffitta di loro proprietà.

 

La vicenda

Per la rimozione dello zerbino, gli attori trascinavano in causa quindi l’intero condominio, in persona del proprio amministratore, chiedendo la condanna a far cessare ogni limitazione al loro di diritto di proprietà esclusiva.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza nel merito delle domande degli attori.

 

La decisione

Il giudice lombardo, anzitutto disattende l'eccezione di incompetenza per materia rammentando che la controversia non rientra nella competenza del giudice di pace, in quanto riguardante non già la compromissione/riduzione del diritto di godimento dell’uso delle parti comuni condominiali, bensì una limitazione del diritto di proprietà esclusiva.

Sulla carenza di legittimazione passiva, invece, dà ragione al condominio.

Tra le azioni concernenti le parti comuni menzionate dall'articolo 1131 del Cc, afferma infatti il tribunale, “non sono comprese quelle volte ad ottenere la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati, sulle parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva, dai singoli condomini”.

In tal caso, la legittimazione passiva “spetta esclusivamente agli autori degli interventi pregiudizievoli, mentre l'eventuale inerzia dell'amministratore potrà rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale”.

L'amministratore è legittimato, ai sensi dell'articolo 1130, n. 4, del codice civile, prosegue ancora il tribunale, “ad agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e, ove non assuma le iniziative necessarie, può essere chiamato a risponderne”.

Ma nel caso di specie, va esclusa sia la legittimazione passiva sia la legittimazione attiva dell'amministratore: “la prima perché il pregiudizio lamentato dagli attori ha origine estranea alle parti comuni, ma deriva dalla condotta di due condomini; la seconda perché la suddetta condotta, così come delineata, non pregiudica le parti comuni, ma la proprietà esclusiva degli attori”.

Da qui il rigetto della domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del condominio.

 

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