Comunitario e Internazionale

Zona euro, lo Stato può incentivare o limitare l'uso del contante nei rapporti con la Pa

L'obbligo di strumenti elettronici di pagamento può scattare se garantisce il contenimento dei costi dell'amministrazione

di Paola Rossi

Con la sentenza sulle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la Corte Ue ha affermato che uno Stato membro della zona euro può obbligare la sua amministrazione ad accettare pagamenti in contanti, ma può anche limitare tale possibilità di pagamento per un motivo d'interesse pubblico. E che una siffatta restrizione può essere giustificata quando il pagamento in contanti può comportare un costo irragionevole per l'amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti. La causa riguardava due cittadini tedeschi che, chiamati a versare il canone radiotelevisivo, hanno proposto all'organismo radiotelevisivo del Land di poter pagare in contanti. L'amministrazione ha invocato il proprio regolamento che in materia di canoni radiotelevisivi, esclude qualsiasi possibilità di pagare in contanti , e nei confronti dei richiedenti ha emesso avvisi di pagamento.
I due cittadini tedeschi hanno adito il giudice che ha rilevato come l'esclusione della possibilità di pagare il canone radiotelevisivo mediante banconote in euro violi una disposizione del diritto federale, di rango superiore, la quale prevede che le banconote denominate in euro hanno un corso legale illimitato . Ha poi fatto rinvio pregiudiziale alla Cgue perché chiarisse la compatibilità di tale limitazione con la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri della zona euro e se il corso legale che hanno le banconote denominate in euro vietasse agli organismi pubblici degli Stati membri di escludere la possibilità di adempiere in contanti un'obbligazione di pagamento imposta da un'autorità pubblica.
La Grande Sezione della Cgue ha concluso chiarendo che uno Stato membro la cui moneta è l'euro può, nell'ambito dell'organizzazione della sua pubblica amministrazione, adottare una misura che obbliga quest'ultima ad accettare pagamenti in contanti o introdurre, per un motivo d'interesse pubblico e a determinate condizioni, una deroga a tale obbligo. E precisa che per riconoscere o preservare l'effettività del corso legale delle banconote in euro, non è necessario imporre un obbligo assoluto di accettazione di tali banconote come mezzo di pagamento. Non è neppure necessario che l'Unione stabilisca, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti. Ma è legittimo che nell'interesse pubblico i debiti di somme di denaro nei confronti delle autorità pubbliche possano essere onorati in un modo che non implichi per esse un costo irragionevole che impedirebbe loro di garantire i servizi forniti a costi inferiori, in particolare quando il numero di contribuenti nei cui confronti il credito deve essere recuperato è molto elevato. Tale valutazione spetta al giudice nazionale tenendo conto del fatto che i mezzi legali alternativi di pagamento possono non essere facilmente accessibili a tutte le persone debitrici di quest'ultimo.

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