Trust, una selezione della giurisprudenza di legittimità del 2022 alla luce della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34
Il documento di prassi sposa la tesi secondo la quale la "dotazione" di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti
L'individuazione del presupposto impositivo a cui ha fatto riferimento per anni la difesa dell'Agenzia delle Entrate è stata il punto centrale di diverse controversie sollevate dinanzi alla Corte di Cassazione.
In tema di "trust", l'imposta sulle successioni e donazioni, è prevista anche per i vincoli di destinazione dall'artiolo 2, comma 47, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286). La giurisprudenza, in un primo momento, ha interpretato tale norma come «la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione» (Cassazione Civile, sezione VI - 5, sentenza 7 marzo 2016 n. 4482). La sentenza 4482/2016 affermò, sul piano della costituzionalità della norma, che l'atto negoziale istitutivo del vincolo denota una capacità contributiva e giustifica la tassazione, a prescindere dalla "identificazione di un qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto e quindi - ad esempio-... (d)alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio.... L'atto negoziale (istitutivo del vincolo) esprime infatti una capacità contributiva ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno.
Con la sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21614, gli Ermellini, sebbene la fattispecie fosse relativa ad un trust auto dichiarato, affermano un principio, già espresso dalla Cassazione 24578/2015: «il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento è all'evidenza impossibile, perchè del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta, che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari» con conseguente inapplicabilità «dell'imposta su donazioni e successioni mancandone il presupposto della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti».
Successivamente, altre decisioni di legittimità (Cassazione n. 13626/2018; n. 31445/2018; . n. 31446/2018; n. 734/2019), pur riconoscendo la non assoggettabilità del trust alla imposta di donazione, hanno operato dei distinguo a seconda delle diverse forme.
L'orientamento al quale la Corte di legittimità nell'ultimo anno è pervenuta, invece, considera tutte le diverse forme di trust, fornendo una soluzione che deve ritenersi applicabile a tutte le diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. Dunque, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non spiega l'immediata tassazione proporzionale, posto che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (cosiddetto trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene.
Prendendo atto delle innumerevoli sentenze della Suprema Corte, che hanno stabilito la tassazione fissa per la devoluzione in trust dei beni, l'11 agosto 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare in bozza per consultazione pubblica con la quale cambia radicalmente opinione.
La Corte di Cassazione, sezione V, ordinanza 12 gennaio 2022, n. 700– Pres. Chindemi, Cons. Rel. Mondini
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