Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito relativi ai mesi di gennaio e febbraio in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Divisione ereditaria
2.Durata del comodato della casa familiare
3. Mantenimento dei figli e conseguimento di prima occupazione - Contratto di lavoro a termine
4. Assegno divorzile e riconoscimento alla moglie di quota pari del Tfr
5. Simulazione della donazione e sottrazione dei beni ai creditori
6. Accettazione tacita dell'eredità, possesso del bene caduto in successione ed esecuzione di lavori straordinari
7. Eredità devolute a fondazioni
8. Divisione di beni ereditari
9. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
10. Violenze fisiche e addebito della separazione


1. SUCCESSIONI – La divisione ereditaria ha natura dichiarativa (Cc articolo 757)
La sentenza di divisione e assegnazione dei beni ereditari ha natura dichiarativa.
La divisione e l'assegnazione ai condividenti dei beni mobili ereditari ha natura meramente dichiarativa. E' pertanto inammissibile l'istanza di sospensiva della sentenza stessa in quanto tale pronuncia diviene esecutiva soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato.
NOTA
Con l'ordinanza in esame, la Corte d'Appello genovese sposa la tesi tradizionale della giurisprudenza di legittimità.
In forza dell'articolo 757 c.c., ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita. Secondo la lettura tradizionale, l'efficacia retroattiva della divisione escluderebbe che l'atto divisorio possa avere efficacia traslativa, quale atto di alienazione, dovendosi, tale efficacia, retrodatare al momento dell'apertura della successione.
Tale impostazione è stata però superata dalla sentenza della Cass. sez. Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021 secondo la quale la retroattività di un atto giuridico è naturalmente connessa all'efficacia costitutiva dell'atto stesso e non si concilia con un'efficacia e dichiarativa. Questa tesi si ricava dall' articolo 757 c.c. che prevedendo che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede anche per acquisto all'incanto, attribuisce espressamente l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto di beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto. In secondo luogo, lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara una situazione giuridica preesistente ma modifica la realtà giuridica ed ha natura attributiva che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa. Secondo le sezioni Unite, la retroattività degli effetti dell'acquisto al momento dell'apertura della successione indicata dal legislatore serve per assicurare continuità tra la posizione giuridica del defunto e quella dell'erede attributario del bene diviso. Tale retrodatazione, tuttavia, è limitata agli effetti della divisione non incidendo sulla natura dell'atto che è e rimane costitutiva.

Tribunale Crotone, sentenza 4 gennaio 2022, n. 1 - Presidente Marchianò

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