Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 19 ed il 23 giugno 2023
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mutamenti giurisprudenziali ed invocabilità del “prospective overruling”; (ii) giudizio di appello ed inammissibilità del gravame; (iii) sentenze non definitive ed impugnazione per cassazione; (iv) citazione, vizi della “vocatio in ius” e sanatoria; (v) avvocati, pagamento onorari e decorrenza interessi moratori; (vi) prova presuntiva e sindacato in sede di legittimità; (vii) sentenza e contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; (viii) credito per prestazioni professionali dell’avvocato e regime della prescrizione; (ix) competenza per territorio e foro delle cause ereditarie.
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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI
TERMINI PROCESSUALI - Cassazione n. 17455/2023
La decisione riafferma che il “prospective overruling”, essendo finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in tale ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 17569/2023
L’ordinanza rimarca che al giudice d’appello, il quale abbia rilevato l’inammissibilità del gravame, è precluso esaminare il merito dell’impugnazione.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 17602/2023
L’ordinanza riafferma che le sentenze non definitive su questioni oppure interlocutorie non possono sono essere impugnate con ricorso immediato per cassazione e sono pertanto soggette ad una riserva “ex lege”, potendo essere impugnate solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio.
DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 17691/2023
La decisione riafferma che la mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc”, con la conseguenza che anche in sede di gravame il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’art. 164, comma 3, c.p.c.
DIFENSORI - Cassazione n. 17705/2023
La decisione riafferma che ove l’avvocato abbia richiesto al cliente il pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi ex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale.
PROVA CIVILE - Cassazione n. 17799/2023
L’ordinanza, in tema di prova presuntiva, rinsalda il principio secondo cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.
SENTENZA - Cassazione n. 17890/2023
L’ordinanza ribadisce che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.
DIFENSORI - Cassazione n. 17924/2023
Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma che, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, può farsi ricorso ai criteri stabiliti dall’art. 2957, comma 2, c.c. per la prescrizione presuntiva, individuandosi, peraltro, il "dies a quo" con riferimento non solo ai casi da esso espressamente previsti, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, ed altrimenti, per gli affari non terminati, avendo riguardo al momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista.
COMPETENZA - Cassazione n. 18021/2023
Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma che, in tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c. sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredità, giacché comunque attinenti all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al “de cuius”.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Termini processuali - “Prospective overruling” - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia societaria. (Cost, articoli 24 e 111; Cc, articolo 2495)
Il “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, per cui non è invocabile per il caso, di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui i ricorrenti avevano invocato l’applicazione del principio “prospective overruling”, in relazione al sopravvenuto orientamento di legittimità in ordine agli effetti costitutivi della cancellazione delle società dal registro delle imprese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 14 gennaio 2021, n. 552; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 19 giugno 2023, n. 17455 - Presidente Acierno - Relatore Catalozzi
Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Declaratoria di inammissibilità del gravame - Esame nel merito dell’impugnazione - Preclusione. (Cc, articolo 1158; Cpc, articoli 132, 342 e 360)
Il giudice d’appello che rilevi l’inammissibilità del gravame si priva della “potestas iudicandi” e, pertanto, non può esaminare il merito dell’impugnazione (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte, richiamando l’enunciato principio, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza impugnata contenente la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, dolendosi che, dalla mera lettura della pronuncia di primo grado emergesse “ictu oculi” la sua erroneità, per avere la stessa ritenuto configurabile l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del lastrico solare avente la funzione di copertura dell’immobile del ricorrente medesimo pacificamente esclusa in siffatta ipotesi dalla giurisprudenza di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29529).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17569 - Presidente Lombardo - Relatore Guida
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Sentenze non definitive su questioni o interlocutorie - Impugnazione - Presupposti. (Cpc, articolo 360)
In tema di giudizio di cassazione, le sentenze non definitive su questioni oppure interlocutorie non possono sono essere impugnate con ricorso immediato e sono pertanto soggette ad una riserva “ex lege”, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva con la quale la corte territoriale aveva dichiarato la rimessione in termini di odierni controricorrenti ed intimata e ritenuto di conseguenza tempestivo l’appello da quest’ultimi proposto nei confronti della pronuncia di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 2 agosto 2022, n. 23907; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25774; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2010, n. 23891).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17602 - Presidente Pagetta - Relatore Panariello
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Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Mancanza degli elementi integranti la c.d. “vocatio in ius” - Costituzione del convenuto - Sanatoria “ex tunc” - Sussistenza - Fattispecie relativa ad atto di appello contenente l’indicazione di un soggetto diverso rispetto alla parte destinataria della sentenza di primo grado. (Cpc, articoli 156, 163, 164 e 342)
La mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d’appello, all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc”, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l’articolo 164, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare l’inammissibilità del gravame per avere il ricorrente evocato in giudizio un soggetto diverso dalla parte destinataria della sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare che quest’ultima, costituendosi in giudizio, contestando il predetto vizio, adducendo altri motivi di gravame e spiegando anche appello incidentale, aveva sanato la nullità dell’atto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23979; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13079).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17691 - Presidente Giusti - Relatore Besso Marcheis
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Procedimento civile - Difensori - Onorari dell’avvocato - Interessi moratori - Debenza - Decorrenza - Individuazione. (Cc, articoli 1219, 1224 e 1282)
Una volta che l’avvocato abbia richiesto al cliente il pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi ex articolo 1224 cod. civ. competono dal giorno della messa in mora, ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale. Infatti, nell’ordinamento giuridico italiano, non trovando riconoscimento il principio romanistico “in illiquidis non fit mora”: (i) da un lato, per la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora; (ii) e dall’altro, se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è altrettanto vero anche che la colpa medesima è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l’entità della prestazione e non già ove il debitore possa ragionevolmente compierne una stima - in tale ipotesi sulla base della quantificazione operata dall’avvocato con la richiesta di pagamento - ferma restando la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all’esito dell’eventuale processo giurisdizionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il ricorrente avvocato aveva reclamato il pagamento da parte della società controricorrente di una cospicua somma a titolo di onorario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e richiamando i più recenti principi, ha cassato la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, applicando un indirizzo da ritenersi sovvertito da successive pronunce, aveva accolto parzialmente l’appello e fissato la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado e non già dal giorno dell’avvenuta costituzione in mora). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 agosto 2022, n. 24973; Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2954).
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Procedimento civile - Prova civile - Presunzioni - Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. (Cc, articoli 2721, 2727 e 2729; Cpc, articolo 360)
In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per l’asserito mancato pagamento del corrispettivo dovuto a fronte della conclusione di un contratto avente ad oggetto la locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari, giudizio in cui la società ricorrente aveva eccepito la carenza di legittimazione dell’opposta, odierna intimata, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata per non aver il giudice d’appello fornito alcuna giustificazione del ricorso all’applicazione del ragionamento presuntivo, sottoposto ex articolo 2729 cod. civ. ai limiti indicati nell’articolo 2721 cod. civ., e per aver enunciato le due circostanze poste a fondamento della presunzione in termini meramente assertori e senza che fosse fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui al richiamato articolo 2729 cod. civ., risultando in tal modo la motivazione “in iure” del tutto apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1234; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 gennaio 2006, n. 1216; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 marzo 2002, n. 3974).
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Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo - Conseguenze - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento catastale. (Dlgs, n. 546/1992, articolo 36; Cpc, articoli, 132, 156, 287, 288 e 360)
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’articolo 156, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la società ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale notificatole e con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di una centrale di produzione di energia geotermica, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice tributario d’appello, nonostante la premessa dell’infondatezza del gravame, coerente con il dispositivo della sentenza, redatto poi una parte della motivazione del tutto incompatibile invece con il rigetto del motivo principale dell’impugnazione, avente ad oggetto l’irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 dicembre 2022, n. 37079; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 marzo 2018, n. 5939).
• Cassazione, sezione T civile, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17890 - Presidente Sorrentino - Relatore Picardi
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Procedimento civile - Difensori - Onorari dell’avvocato - Prescrizione estintiva ordinaria - Decorrenza - Ricorso ai criteri della prescrizione presuntiva - Ipotesi di sospensione del processo per pregiudizialità - Prescrizione del credito - “Dies a quo”. (Cc, articoli 2233, 2935, 2946, 2956 e 2957; Cpc, articolo 295)
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati, può farsi ricorso ai criteri stabiliti dall’articolo 2957, comma 2, cod. civ. per la prescrizione presuntiva, individuandosi, peraltro, il “dies a quo” con riferimento non solo ai casi da esso espressamente previsti, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, ed altrimenti, per gli affari non terminati, avendo riguardo al momento dell’ultima prestazione svolta dal professionista. Ne consegue che, ove, come nella specie, sia disposta la sospensione del processo per pregiudizialità, il rapporto fra avvocato e cliente deve considerarsi rientrante, agli effetti dell’articolo 2957, comma 2, cod. civ., nell’ambito degli “affari non terminati”, iniziando perciò a decorrere la prescrizione del credito per le competenze dall’ultima prestazione, senza che possa aver rilievo a tal fine il verificarsi di alcuna delle indicate cause di definizione del giudizio o di cessazione del rapporto di patrocinio dopo che sia maturato il termine di dieci anni dall’ultima attività svolta dal professionista (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nell’accogliere l’appello proposto dai due legali controricorrenti, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto con cui era stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento del compenso reclamato per l’attività difensiva prestata in un procedimento civile iniziato nel 1997 e sospeso nel novembre 1999 per pregiudizialità di un giudizio penale definitosi poi solo nell’anno 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40626;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 maggio 2012, n. 7281; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 luglio 1974, n. 2275; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 aprile 1964, n. 965 ).
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Procedimento civile - Competenza - Per territorio - Foro per le cause ereditarie - Cause di divisione di eredità - Domande di divisione di una parte della comunione ereditaria ovvero di determinati beni - Ricomprensione - Ragioni. (Cc, articolo 456; Cpc, articolo 22)
In tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’articolo 22, n. 1), cod. proc. civ., sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredità, giacché comunque attinenti all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al “de cuius” (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale di Messina indicato dall’adito tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale giudice competente in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dei controricorrenti e volta allo scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione del “de cuius” deceduto in Messina). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021).