Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 novembre 2021.

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) cause scindibili, giudizio d'appello e regime delle spese di lite; (ii) revoca ammissione al patrocinio a spese dello Stato e regime impugnatorio; (iii) onorari per prestazioni giudiziali civili, provvedimento di liquidazione e regime impugnatorio; (iv) spese processuali e statuizione di condanna per responsabilità aggravata; (v) rigetto istanze istruttorie e vizio di nullità della sentenza; (vi) prova testimoniale e formulazione mediante interrogazione negativa; (vii) prova testimoniale, percezioni sensoriali oggettive e valutazione del giudice; (viii) difetto d'integrità del contraddittorio e assolvimento onere da parte dell'eccipiente; (ix) cessazione materia del contendere, soccombenza virtuale e autorità di cosa giudicata; (x) giudizio di cassazione, procura speciale e notifica del ricorso; (xi) giudizio di cassazione, declaratoria d'inammissibilità e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

P ROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 34174/2021
L'ordinanza ribadisce che, nel caso di cause scindibili ex articolo 332 c.p.c., la notifica dell'appello da parte del convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi non ha valenza di "vocatio in ius", bensì di "mera litis denuntiatio", sicché questi ultimi non divengono parti del giudizio di gravame, né tantomeno sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove essi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 34513/2021
La pronuncia riafferma e consolida l'indirizzo secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove inserito nella stessa sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anziché con un separato decreto, dev'essere impugnato ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell'opposizione ai sensi dell'articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002.

DIFENSORI Cassazione n. 34668/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 34818/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione afferma che la responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 96 c.p.c. presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola; inoltre, ove la colpa addebitata alla parte sanzionata debba rinvenirsi esclusivamente nella macroscopica erronea prospettazione giuridica, il vaglio del giudice del merito, poiché involgente questioni di diritto, è sindacabile dalla Corte di cassazione.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 35146/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.

PROVA CIVILECassazione n. 35146/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione rimarca che la circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.

PROVA CIVILE Cassazione n. 35146/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una "valutazione", ed è dunque ammissibile, fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, "ex post", se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 35285/2021
La pronuncia consolida il principio secondo cui colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERECassazione n. 35348/2021
Cassando con rinvio un decreto reso in materia fallimentare in quanto motivato su erronei presupposti di diritto in relazione alla stessa configurabilità astratta di un giudicato, l'ordinanza ribadisce che la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio.

DIFENSORI Cassazione n. 35466/2021
La sentenza, resa a Sezioni Unite, dietro sollecitazione di un'ordinanza interlocutoria depositata nello scorso mese di aprile, enuncia il principio di diritto secondo cui l'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 35499/2021
L'ordinanza consolida il principio secondo cui, in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Cause scindibili – Appello del convenuto soccombente notificato ai convenuti vittoriosi a fine di "denuntiatio litis" – Condanna alle spese in favore del destinatario della notificazione che non abbia impugnato incidentalmente la sentenza – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 91, 332 e 335)
Nell'ipotesi di cause scindibili ex articolo 332 cod. proc. civ., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'articolo 91 cod. proc. civ., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato irripetibili le spese processuali sostenute in grado di appello da uno dei controricorrenti; nella circostanza, infatti, l'appello spiegato dal ricorrente non precludeva il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto le domande a suo tempo proposte da uno dei controricorrenti nei confronti dell'altro; quest'ultimo, pertanto, in difetto di impugnazione di tale capo da parte dell'originario attore, si era inutilmente costituito nel giudizio di gravame, sicché, di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle predette spese di lite in suo favore, atteso che, ai sensi dell'articolo 91 cod. proc. civ., detta condanna esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", nonché la soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 marzo 2016, n. 5508 Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 febbraio 2012, n. 2208).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 novembre 2021, n. 34174 – Presidente Lombardo – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Revoca dell'ammissione con sentenza – Mezzo di impugnazione – Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione – Inammissibilità – Fondamento. (Dpr, n. 115/2002, articoli 113, 136 e 170)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'articolo 136 del Dpr n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex articolo 170 del medesimo Dpr, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza ritenendo che l'opposizione doveva ritenersi possibile solo nei confronti di un decreto di pagamento e che, nella circostanza, era sollecitato l'annullamento di una parte della sentenza, con l'impugnativa di un suo capo specifico, annullamento non consentito con la proposta opposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32028; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3 028).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 novembre 2021, n. 34513 – Presidente Orilia – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Difensori – Onorari per prestazioni giudiziali civili – Provvedimento di liquidazione – Regime impugnatorio – Individuazione – Criteri. (Dlgs, n. 150/2011, articolo 14; Cpc, articoli 702-bis, 702-quater)
Al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari per l'attività professionale svolta ritenendo che esso dovesse essere proposto ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 nonostante il giudizio fosse stato incardinato ex articolo 702-bis cod. proc. civ. e deciso con sentenza pronunciata in composizione monocratica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26347; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° marzo 2018, n. 4904).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 novembre 2021, n. 34668 – Presidente Orilia – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna per responsabilità aggravata Presupposti – Colpa grave o della mala fede – Accertamento – Necessità – Colpa individuata nella macroscopica erronea prospettazione giuridica – Sindacato del giudice di legittimità – Sussistenza – Principio enunciato in relazione a domanda di indennizzo per la non ragionevole durata di un processo penale. (Cpc, articoli 96 e 3 60)
La responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 96 cod. proc. civ. presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola; inoltre, ove la colpa addebitata alla parte sanzionata debba rinvenirsi esclusivamente nella macroscopica erronea prospettazione giuridica, il vaglio del giudice del merito, poiché involgente questioni di diritto, è sindacabile dalla Corte di cassazione (Nel caso di specie, relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto l'indennizzo per la non ragionevole durata di un processo penale nel quale il predetto si era costituito parte civile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del ricorrente medesimo al pagamento della somma ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. pronunciata dalla sentenza impugnata; nella circostanza, infatti, la corte distrettuale aveva motivato la predetta statuizione di condanna, emessa su istanza di controparte, limitandosi ad affermare testualmente che "…le argomentazioni sopra svolte consentono di ritenere sussistente nella fattispecie in esame la mala fede o la colpa grave dell'opponente, tenuto conto della manifesta inammissibilità ed infondatezza della domanda già come proposta nella fase monocratica, domanda che è stata ribadita con la presente opposizione…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34818 – Presidente Manna – Relatore Grasso

Procedimento civile – Poteri del giudice – Rigetto istanze istruttorie formulate dall'attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa – Conseguente rigetto domanda per difetto di prova – Vizio di nullità della sentenza – Sussistenza. (Cpc, articoli 115 e 360)
Costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (Nel caso di specie, relativo ad giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, ha cassato la decisione impugnata ritenendo che la stessa, nella parte in cui aveva rigettato talune delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, fosse incorsa in entrambi i vizi sindacabili in sede di legittimità, ovvero, vizio di falsa applicazione della legge e vizio logico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 gennaio 2016, n. 1277; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 giugno 2009, n. 14098; Cassazione, sezione civile L, sentenza 3 ottobre 2007, n. 20731; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2006, n. 13556; Cassazione, sezione civile V, sentenza 19 aprile 2006, n. 9120; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 settembre 2004, n. 18222; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 febbraio 1969, n. 410; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 maggio 1962, n. 1039).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146 – Presidente Scoditti – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Capitolo di prova – Formulazione sotto forma di interrogazione negativa – Causa di inammissibilità della richiesta istruttoria – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 115 e 24 4)
La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria (Principio di diritto espressamente enunciato in giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 17 luglio 2019, n. 19171; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 gennaio 2007, n. 384; Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 aprile 2002, n. 5427).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146 – Presidente Scoditti – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Prova civile – Prove per testimoni – Capitolo di prova – Richiesta al testimone di deporre se cosa reale sia visibile o non visibile – Ammissibilità – Valutazione del giudice – Necessità. (Cpc, articoli 115, 116, 244 e 253)
Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una "valutazione", ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, "ex post", se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni (Principio di diritto espressamente enunciato in giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 5 febbraio 1994, n. 1173; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 agosto 1983, n. 5460; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 1980, n. 5322; Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 dicembre 1974, n. 4120; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 luglio 1971, n. 2393; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 gennaio 1969, n. 58; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 marzo 1962, n. 575).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146 – Presidente Scoditti – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Mancata integrità del contraddittorio – Impossibilità di rilevazione direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti – Onere dell'eccipiente – Sussistenza – Contenuto. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 102)
Colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto spettasse alla ricorrente, quale parte che aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio, indicare il litisconsorte necessario pretermesso nonché il titolo sulla scorta del quale il soggetto pretermesso doveva assumere la veste di litisconsorte necessario, ricadendo il dubbio circa tali circostanze sull'eccipiente e non potendo il giudice d'appello ricavare il dato relativo al litisconsorte necessario pretermesso dagli scritti difensivi o dalle dichiarazioni rese a verbale dalle parti in primo grado, trattandosi di elementi non vagliati e non confluiti nella sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 maggio 2018, n. 11318; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 marzo 2013, n. 6822; Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 marzo 2006, n. 5880).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35285 – Presidente Amendola – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Cessazione della materia del contendere – Pronuncia di cessazione della materia del contendere o di liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale – Idoneità ad assumere autorità di cosa giudicata sulle questioni oggetto del giudizio – Configurabilità – Esclusione. (Rd, n. 267/1942, articolo 26; Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 100)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un gravame interposto nel quadro di una procedura fallimentare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale, adito in sede di reclamo, aveva respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice delegato aveva disposto la vendita di un compendio immobiliare già di proprietà della fallita società ricorrente, evidenziando, nella circostanza, che un precedente decreto, emesso nel quadro di diverso procedimento, aveva rigettato il reclamo proposto sempre dalla ricorrente contro una precedente ordinanza di vendita e fondato sui medesimi motivi, dichiarando cessata la materia del contendere per carenza di interesse – essendo, nel frattempo, l'asta andata deserta – ma valutando nel merito la questione, ai fini della soccombenza virtuale necessaria per la condanna alle spese di lite, e, pertanto, ritenendo che anche nel merito il reclamo fosse da ritenere infondato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1695; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17312; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 maggio 2010, n. 10960; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 marzo 2010, n. 7185).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35348 – Presidente Acierno – Relatore Amatore

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Incorporazione nell'atto processuale – Configurabilità – Effetti – Presunzione di rilascio della procura anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene – Sussistenza – Ricorso per cassazione – Mancata riproduzione o segnalazione della procura nella copia notificata – Rilevanza – Esclusione – Presenza procura nell'atto originale – Sufficienza ai fini dell'ammissibilità del ricorso. (Cpc, articoli 83, 137, 365, 366 e 369)
L'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, cod. proc. civ. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale (Enuncia principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 8 aprile 2021, n. 8358).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 novembre 2021, n. 35466 – Presidente De Chiara – Relatore Graziosi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. – Difetto di rilevanza. (TFUE, articolo 267; Cpc, articoli 360 e 363)
In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza resa dalla terza sezione che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, osservando che la stessa mirava a contestare l'accertamento in fatto effettuato dal giudice di merito circa la dinamica dei fatti; il preliminare apprezzamento di inammissibilità del ricorso, quale che ne sia la ragione, osserva la decisione in epigrafe, rende in sostanza superfluo valutare la richiesta di rinvio pregiudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 aprile 2021, n. 10107).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35499 – Presidente Scoditti – Relatore Cricenti

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