Civile

Conto corrente bancario, l'assenza di contratto invalida clausole di interessi, spese e commissioni

Nel caso in cui il correntista eccepisca la mancata stipulazione per iscritto del contratto di apertura del rapporto è onere della banca dimostrare il rispetto della forma prescritta dalla legge

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di Giorgiana Grazioli *


In data 12 maggio 2020, la XVI Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, ha emesso una significativa sentenza in ambito bancario. Nel dettaglio, mediante tale decisone, è stata accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze inerenti ad un rapporto di conto corrente, aperto dai ricorrenti presso un istituto di credito, il quale non risultava regolato da specifiche pattuizioni, essendo stato posto in essere in assenza di un contrato sottoscritto tra le parti.

Come affermato pocanzi, trattasi di una decisione rilevante per tutti i correntisti. Difatti, molti imprenditori aventi rapporti decennali con gli istituti di credito, quando si trovano nella necessità di dover far analizzare i propri prodotti bancari, spesso non dispongono del contratto iniziale di stipula, il quale dovrebbe essere obbligatoriamente consegnato e visionato dalle parti.

Ad ogni modo, tale documentazione può essere da loro richiesta per mezzo dei propri legali ai sensi dell'art.119, comma 4, del Testo Unico Bancario.

Laddove la banca entro, 90 giorni, non riesca a fornire la documentazione richiesta o a dimostrare la forma scritta del rapporto, il contratto stesso è dichiarato nullo.

Nondimeno, non sono mancate sentenze nelle quali l'onere della prova è stato imputato al correntista stesso, determinando a suo danno un palese svantaggio, dal momento che il cliente spesso difetta di accortezza in merito ad un adeguata archiviazione della documentazione in suo possesso.

Per ciò che concerne la sentenza sopracitata, nel corso del dibattimento, il Giudice ha evidenziato la mancanza agli atti sia del contratto di apertura di conto corrente sia dei contratti di affidamento relativi al rapporto di conto corrente della parte ricorrente. Di conseguenza, alla luce di tale irregolarità, si è reso necessario effettuare il ricalcolo del rapporto, espungendo ogni interesse e applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS.

L'art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario prevede espressamente che i contratti bancari «sono redatti per iscritto». Il comma 3 afferma, invece, che «nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo».

Questi principi sono stati riaffermati dal Tribunale di Roma, il quale ha altresì evidenziato che, nel caso in cui il correntista eccepisca la mancata stipulazione per iscritto del contratto di apertura del rapporto, è onere della banca dimostrare il rispetto della forma prescritta dalla legge.

Il saldo è stato, quindi, rideterminato, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti, effettuati in costanza di rapporto, a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme, sia a credito sia a debito, i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

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*Ufficio stampa - AS Finanza&Consumo

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