Crediti originati da un unico rapporto: sì alla compensazione atecnica
In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. Così si è espressa la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 22258 del 2016.
Somma maggiore o minore ritenuta dovuta - Per il giudice di legittimità, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
In ogni caso, qualora, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni definitive, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.
Corte di cassazione - Sezione III civile – Sentenza 21 giugno 2016 n. 12724