Comunitario e Internazionale

Divieto di ne bis in idem per il reato già punito in uno Stato Ue anche se con diversa qualificazione

La nozione di medesimi fatti che fa scattare il divieto di celebrare un nuovo giudizio va applicata dal giudice che ne deve affermare la ricorrenza quando siano identiche le azioni sub iudice a quelle già oggetto di condanna

di Paola Rossi

La Corte di giustizia Ue - con la sentenza sulla causa C-802/23 - ha affermato che in base al principio del ne bis in idem una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale in un Paese Ue per un atto terroristico per cui è già stato condannato in un altro Stato membro, nonostante lì la qualificazione del reato sia diversa.

Il caso a quo
La vicenda riguarda una persona che apparteneva alla dirigenza dell’organizzazione inquadrata come terroristica dell’Eta ed era stata consegnata dalla Francia alle autorità spagnole in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Corte centrale spagnola nell’ambito di un procedimento penale relativo a un attentato terroristico alla caserma della polizia di Oviedo del 1997. L’accusa era di aver commesso dalla Francia i reati di distruzioni con finalità di terrorismo, di tentativo di omicidio premeditato con finalità di terrorismo nonché di percosse e lesioni. Con la conseguenza di una condanna a 30 anni di reclusione.

La persona consegnata aveva però già subito in Francia una pena di 20 anni di reclusione. Conformemente alla normativa spagnola, le pene risultanti da condanne pronunciate dai giudici francesi e dai giudici spagnoli non possono essere cumulate: l’accusata dovrebbe allora scontare un totale minimo di 50 anni di reclusione, senza che sia possibile fissare una durata massima di pena.

Il dubbio interpretativo dei giudici spagnoli
In particolare la Corte centrale spagnola rilevava che le azioni giudiziarie promosse in Spagna fossero attinenti ai medesimi fatti oggetto delle sentenze di condanna francesi. Ciò faceva emergere un «caso di bis in idem» da cui il rimpallo tra Corte suprema spagnola e Corte centrale che ha deciso per il rinvio pregiudiziale alla Cgue.
Il giudice spagnolo del rinvio faceva rilevare che la nozione di «medesimi fatti» ricomprende la sola materialità dei fatti, pertanto le qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati membri diversi oppure il perseguire interessi giuridici diversi in tali Stati non possono ostare all’applicazione del principio del ne bis in idem.

La Cgue afferma che spetta alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale instaurato di fronte a essa a partire dalla consegna della persona imputata siano gli stessi di quelli che sono stati giudicati in via definitiva dai giudici francesi.

Tuttavia, la Corte precisa che la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati a una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione a un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato. La pena comminata nel primo Stato fa scattare il divieto di ne bis in idem se questa è stata eseguita, se è in corso di esecuzione o se non è più eseguibile in base al diritto dello Stato che l’ha comminata. In caso diverso il principio di non essere giudicati due volte per lo stesso fatto non opererebbe.

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