Responsabilità

È giustificabile l'incorporazione del danno morale nel danno biologico e soprattutto mantiene la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale?

Nota sulla sentenza della Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n. 32935

di Mirko Martini *

Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi, con riguardo al danno morale, di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 9 novembre 2022 n. 32935.

Preliminarmente, giova soffermarsi sul concetto di danno morale, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto trascurante dagli eventi dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di ricognizione medico-legale, pertanto ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Viterbo, il quale, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dei genitori sul minore Caio, nei confronti di Sempronio e Tizia e la società di Assicurazione, condannava quest'ultima al pagamento delle spese nei confronti degli attori.

Tuttavia, La Corte D'Appello di Roma, con la sentenza n. 7125 del 2017, ha accolto l'appello proposto dalla Società di Assicurazioni, rideterminando il danno biologico in favore del figlio minore, patito a seguito di un sinistro stradale.

Avverso la sentenza della Corte D'Appello di Roma, la madre di Caio, in qualità di esercente la potestà genitoriale ha proposto ricorso per cassazione illustrato da undici motivi.

Il nostro focus di interesse sarà incentrato sul quinto e sesto motivo di impugnazione.

Infatti, è di nostro coinvolgimento il quinto motivo, con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. sull'illegittimità della sentenza impugnata per mancato riconoscimento del danno morale ed in particolare la richiesta di chiarimenti se il danno morale sia stato erroneamente considerato quale unicum con il danno biologico.

Il sesto motivo di impugnazione è stato proposto con riferimento al comma 3 dell'art. 360 c.p.c., con il quale la signora ha lamentato la violazione dell'art. 2 e 3 della Costituzione anche in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, nonché in violazione dell'art. 2059 c.c. per mancato riconoscimento dell'autonoma rilevanza e risarcibilità del danno morale rispetto al danno biologico.

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 9 novembre 2022 n. 32935 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricordo cassando con rinvio per un nuovo esame della decisone impugnata.

In particolare, il Collegio ha ribadito che il concreto riconoscimento e la realizzata liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono ferma la propria indipendenza rispetto a tutti i campi del danno non patrimoniale.

Sul punto, infatti, non vi è alcuna giustificazione sull'incorporazione del danno morale nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non esterna, e slegata dagli aspetti della vita relazionale di un singolo soggetto così come affermato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 11 novembre 2019 n. 28989.

Pertanto, il giudice di merito per procedere con la liquidazione del complessivo danno non patrimoniale dovrebbe:

A) Verificare la presenza di una compartecipazione del danno biologico e del danno morale:

B) In caso di esistenza anche di quest'ultimo, specificare il quantum risarcitorio, applicando le tabelle che prevedono l'indennizzo di entrambi le voci di danno.

C) In caso di negativo accertamento, con esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, non inclusiva dell'aumento tabellare prevista per il danno morale.

D )In caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno biologico procedere con un accrescimento del valore del solo danno biologico ai sensi delle tabelle vigenti.

In conclusione, non resta che rispondere negativamente al nostro quesito posto sull'incorporazione del danno morale e del danno biologico, e positivamente sulla loro reciproca autonomia rispetto ad ogni altra voce di danno non patrimoniale.

Infatti, seguendo quanto affermato dalla Suprema Corte il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che, contrariamente dal danno biologico, rimane in sé insuscettibile di alcun controllo medico legale, e si concretizza nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto indipendente dalla vita del danneggiato.

* A cura del Dott. Mirko Martini collaboratore dello Studio Legale MFLaw

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