Civile

L'entità del pignoramento presso terzi circoscrive l'oggetto del giudizio di accertamento

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2022, affermando un principio di diritto

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di Francesco Machina Grifeo

Se il creditore - nel caso una banca - ha effettuato un pignoramento presso terzi per un determinato importo (44mila euro) il giudice deve limitarsi ad accertare che il terzo era debitore del debitore esecutato per almeno quella somma, senza dunque dover indagare ed accertare eventuali altri rapporti patrimoniali tra le parti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2022, rigettando il ricorso dell'istituto di credito nei confronti di una associazione professionale.

Per la Suprema corte, dunque, la decisione del giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo era corretta in quanto il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà (previsto dall'articolo 546, comma 1, c.p.c.), " individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore".

E nel caso di specie non risulta mai avvenuta - e comunque la società ricorrente non ne dà conto - una "rituale estensione del pignoramento", da compiersi mediante la notifica al debitore di un nuovo atto di intimazione, e non semplicemente depositando un atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il pignoramento, infatti, si può estendere solo per effetto di una intimazione formale, senza la quale il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione.

Il ricorso è stato così rigettato alla luce dei seguenti principi di diritto:
- "a) la misura del pignoramento circoscrive l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
- b) se, pendente il processo di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nel processo esecutivo, tale intervento potrà modificare l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo a due condizioni:
- b')
che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore ed al terzo;
- b")
che il creditore-attore nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne sussistano i presupposti".

La Terza Sezione civile poi "ritiene doveroso" precisare che i principi appena elencati, per ovvie ragioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, "vengono affermati con riferimento ad una vicenda processuale in cui l'accertamento dell'obbligo del terzo si svolse in un autonomo giudizio e dinanzi ad un giudice diverso da quello dell'esecuzione (secondo le regole previgenti alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 20, n. 4), della L. 24 dicembre 2012, n. 228). Essi, tuttavia – prosegue la sentenza – "restano validi anche nel vigente sistema processuale, in cui l'accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di contestazioni, è devoluto allo stesso giudice dell'esecuzione".

La circostanza, infatti, che le contestazioni circa la sussistenza dell'obbligo del terzo debbano essere risolte celeriter et breviter in un subprocedimento incidentale dinanzi al giudice dell'esecuzione, "non toglie che scopo di quel giudizio resti comunque e soltanto consentire il prosieguo dell'esecuzione". E per consentire il prosieguo dell'esecuzione "non è necessario conoscere quanti e quali rapporti patrimoniali esistano tra debitore e terzo, ma è sufficiente accertare se il secondo debba o non debba al primo un importo almeno pari alla somma assegnabile, vale a dire l'importo precettato aumentato della metà".

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