Penale

LE INTERCETTAZIONI/Azioni sotto copertura e uso del “trojan”

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di Giorgio Spangher

L’ultima analisi che affrontiamo è quella che riguarda l’ultizzo del “trojan”e del captatore informatico nella lotta alla corruzione; inoltre le novità in materia di benefici penitenziari e finanziamenti ai partiti politici.

Uso del captatore informativo e azioni sotto copertura - Per quanto attiene al processo penale (articolo 1, comma 1, lettere a)-g), oltre alla previsione della nuova misura interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione (articolo 289-bis del Cp), in relazione alla pena accessoria corrispondente, si segnala - in linea con la progressiva omologazione del fenomeno della criminalità da profitto a quella organizzata - l'estensione dell'uso del captatore informativo nei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata ai sensi dell'articolo 4 del Cpp anche tra presenti (articoli 266, comma 2-bis, del Cpp), con abrogazione (articolo 1, comma 4) della deroga prevista dalla legge Orlando in relazione ai luoghi di privata dimora (articolo 2, comma 2, dell'articolo 6 del Dlgs n. 216 del 2017). Contestualmente è stata estesa ai citati reati la disciplina operante per i reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, in ordine alle modalità di svolgimento delle indagini con il captatore informativo (articolo 267, comma 1, terzo periodo, del Cpp).
L'attività investigativa è potenziata attraverso il possibile ricorso ad azioni sotto copertura. Estendendo l'ambito di operatività dell'articolo 9, comma 1, legge n. 146 del 2006, lettera a), si prevede che in relazione ai citati reati riconducibili ad attività corruttive, i soggetti ivi indicati, nei limiti delle rispettive competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, possono svolgere attività, espressamente e articolatamente indicate dalla legge, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai citati delitti.

La restrizione sui benefici penitenziari e i partiti politici - Sempre in linea con la tendenziale omologazione dei reati qui considerati con il fenomeno del crimine organizzato, il già citato nucleo di reati a sfondo corruttivo sono inseriti (articolo 1, comma 6, lettere a) e b) nel regime penitenziario di cui all'articolo 4-bis della legga n. 354 del 1975, con conseguente esclusione di accesso ai benefici, fatta salva l'ipotesi della speciale causa di non punibilità di cui al già citato articolo 323-ter del codice penale.

Si prevede (articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), che la richiesta di patteggiamento per i già citati delitti di corruzione di cui all'articolo 317-bis del Cp possa essere condizionata all'esenzione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre la pubblica amministrazione nonché all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene (con potere del giudice di rigettare la richiesta) (articolo 444, comma 3-bis, del Cpp); si stabilisce che nell'ipotesi di patteggiamento di cui all'articolo 445 del Cpp, cioè, con pena non superiore a due anni, possano essere applicate le riferite pene accessorie (articolo 445, comma 1-bis, del Cpp); si precisa che le riferite previsioni operano anche per le decisioni pronunciate dopo la chiusura del dibattimento (articolo 445, comma 1, terzo periodo, del Cpp).

La legge 3/2019 è completata con una articolata disciplina in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

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