Penale

Occultamento della contabilità: scatta il reato se per ricostruire i ricavi si devono fare acquisizioni presso terzi

Imprenditore "salvo" quando in base ad altra documentazione in suo possesso riesca ad arrivare alla ricostruzione dei redditi

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di occultamento o distruzione dei documenti contabili (ex articolo 10 del Dlgs 10 marzo 2000 n. 74) il reato può essere evitato solo quando l'imprenditore abbia altra documentazione con la quale si possano ricostruire i redditi. Se invece la ricostruzione deve essere compiuta attraverso l'acquisizione di documentazione presso terzi il reato sussiste. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 21062/21.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di 3 anni di reclusione al titolare di una ditta individuale per omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2011 e occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione per le annualità dal 2008 fino al 2013. Contro questi capi d'accusa ha proposto ricorso l'imprenditore. Secondo quest'ultimo il reato si sarebbe perfezionato solo nel momento in cui, per effetto della distruzione o l'occultamento, diventi impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, quale evento del reato. L'imputato – a suo dire –invece in sede di accertamento avrebbe esibito tutti i documenti contabili in suo possesso, fornito le indicazioni utili e consentito la ricostruzione del volume d'affari. Quindi la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta e l'evento.

La Cassazione non ha ritenuto credibile la tesi del ricorrente. Questo perché secondo un orientamento della giurisprudenza sul delitto ex articolo 10 del Dlgs 74/2000 l'impossibilità di ricostruire il reddito o volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento dei documenti contabili non deve essere in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Deve sussistere, poi, un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari e dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda. Il reato non è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuto arrivare in altri modi.

Il reato, invece, non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria, può essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, perché in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. Infatti il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture e i documenti obbligatori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©