Civile

Patto di non concorrenza nullo se concede la facoltà di avvalersi dell’obbligo dell’agente

Nota a Tribunale di Treviso, sentenza n° 33 del 17.01.2024

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di Maria Rosaria Pace*

Il Tribunale ha riconosciuto, contrariamente ad altre pronunce, il diritto a favore dell’agente, all’indennità relativa al patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751-bis, come regolato dagli A.E.C., anche nel caso in cui l’agente consegua la pensione.

Ricordiamo che all’atto della sigla di un contratto di agenzia, è possibile pattuire tra le parti una clausola (definita patto) che preveda l’obbligo,in capo all’agente , di non svolgere attività in concorrenza con la Mandante, per un periodo massimo successivo alla sua cessazione.

Tale obbligo viene disciplinato sia dagli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI che dal Codice Civile, all’art. 1751-bis che ne regola l’applicabilità , prevedendo i seguenti limiti:

  • durata massima dell’obbligo : due anni dalla cessazione del termine del rapporto di agenzia
  • deve riguardare la medesima zona , clientela e generi di beni o servizi durante la vigenza del mandato ;
  • previsione di un’apposita indennità – di natura non provvigionale –a favore dell’agente che ha sottoscritto il contratto con il patto incluso.

Ma vediamo nello specifico qual è la funzione del patto di non concorrenza.

Il patto di non concorrenza è volto a garantire il proponente dalla possibilità che l’Agente possa servirsi del know how acquisito in azienda ed utilizzarlo per svolgere l’attività in proprio o per conto di altri e ciò certamente gli recherebbe un danno; tuttavia poiché esso limita la libertà di iniziative economiche e commerciali dell’agente, la sua stipula è circoscritta a specifiche tutele quali la durata limitata, la zona e soprattutto il diritto ad un’indennità.

Il patto di non concorrenza non può essere modificato in via unilaterale; inoltre, non viene ritenuta legittima la clausola che attribuisca al Preponente il potere discrezionale di svincolarsi dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia poiché in tali casi l’obbligato alla non concorrenza ha già orientato le proprie scelte in ragione del vincolo contrattuale.

Tuttavia, si potrebbe derogare a tale clausola qualora sia fissato un termine, in pendenza di rapporto, entro il quale Casa Mandante può esercitare il recesso. Le Case Mandanti spesso omettono di calcolare l’indennità del patto di non concorrenza, e/o la stessa viene calcolata erroneamente oppure, all’atto della cessazione del rapporto (invio della disdetta), comunicano che non intendono avvalersi del patto di non concorrenza, liberando di fatto l’Agente.

Per il patto di non concorrenza degli agenti, stipulato ai sensi dell’attuale art. 1751 bis del codice civile, è previsto che la casa mandante debba ricompensare a parte l’agente per questo impegno che si assume ( onerosità introdotta dalla legge n. 422 del 29.12.2000 a partire dal 1.6.2001).

Ed è proprio questo aspetto ad aver orientato il Giudice nella sentenza di cui si parla; in altre parole, è stato ritenuto significativo il vantaggio che la preponente ottiene dal patto, indipendentemente dal fatto che il rispetto di tale obbligo abbia comportato o meno per l’agente un “onere ”.

Nel caso di specie, l’agente aveva stipulato con la preponente un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di un anno dal termine del rapporto; inoltre, era anche prevista la facoltà della preponente, all’atto della cessazione del contratto, di liberare l’Agente dall’obbligo di non concorrenza e, pertanto, di non corrispondere il relativo trattamento.

L’agente ha interrotto il contratto di agenzia per poter accedere al requisito richiesto per la pensione I.N.P.S..

Facendo leva su quest’ultimo elemento, la preponente aveva ritenuto di essere esentata dal corrispondere l’indennità prevista per il patto di non concorrenza, in quanto tale obbligo non avrebbe comportato per l’agente alcun impegno o onere (dovendo egli cessare comunque l’attività per ottenere la pensione).

La sentenza ha disposto che le motivazioni addotte dalla Mandante fossero infondate, in quanto il patto di non concorrenza post contrattuale poneva la preponente nella condizione di ottenere l’astensione dell’attività lavorativa dell’(ex) agente per prodotti concorrenti e nella medesima zona.

Ma la sentenza di cui si tratta ha anche sancito la nullità della pattuizione contenuta nel contratto di agenzia, che concedeva alla preponente la facoltà di scelta se avvalersi o meno dell’obbligo dell’agente (patto di opzione ); in questo caso, la casa mandante si riserva di opzionare la facoltà di attivare il patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto, previa comunicazione da formularsi per iscritto

In tali ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto nulli i patti in cui la casa mandante si fosse riservata non solo il diritto di esercitare l’opzione per l’attivazione di un patto di non concorrenza – con obbligo quindi di corrispondere la relativa indennità - ma anche la facoltà indiscriminata di recedere da tale patto; e’ invece valida la clausola con cui l’agente conceda al preponente l’opzione irrevocabile al patto di non concorrenza, con la conseguenza che – in una simile fattispecie – il patto potrà perfezionarsi solo nel caso in cui il preponente eserciti l’opzione.

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*A cura dell’Avv. Maria Rosaria Pace, Studio Legale Pace

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