Polizze vita agli «eredi»: se uno muore, quota divisa tra chi gli succede
La Cassazione applica i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2021
Nel caso in cui il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita muoia prima del decesso del contraente, nel diritto alla prestazione dell’assicuratore subentrano gli eredi del beneficiario premorto per la stessa quota che sarebbe spettata a lui. Lo ha precisato la Cassazione che, con l’ordinanza 11101 del 27 aprile 2023, ha messo in pratica i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza 11421/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2021).
Nel caso esaminato, il contraente di una polizza sulla vita aveva designato genericamente quali beneficiari i suoi eredi legittimi ed era poi deceduto senza aver avuto figli e senza essersi sposato. I suoi eredi legittimi pertanto erano:
a) la sorella, per la quota di metà, cioè nove diciottesimi;
b) i due figli di un fratello premorto (per tre diciottesimi ciascuno), per il meccanismo della “rappresentazione”, cioè il subentro dei discendenti all’ascendente, che sia figlio o fratello/sorella del de cuius e che non voglia o non possa accettare l’eredità;
c) i tre nipoti di questo fratello premorto (figli del suo terzo figlio, anch’egli premorto al contraente), per un diciottesimo ciascuno, sempre per rappresentazione.
Dato che i beneficiari di un’assicurazione sulla vita acquisiscono il diritto alla prestazione al momento della stipula della polizza:
- se l’erede legittimo muore prima del contraente ma dopo la stipula della polizza, la prestazione dell’assicuratore è dovuta a coloro che succedono per rappresentazione alla persona premorta per la quota pari a quella che sarebbe spettata alla persona premorta; nel caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza 11101, le due premorienze sono avvenute dopo la stipula della polizza e quindi l’indennizzo va suddiviso per nove diciottesimi alla sorella, per tre diciottesimi ai figli del fratello premorto e per un diciottesimo ciascuno ai nipoti del fratello premorto;
- se invece l’erede legittimo del contraente premuore rispetto alla stipula della polizza, ciascuno di coloro che divengono eredi legittimi del contraente acquisisce verso l’assicuratore una quota di indennizzo di identico valore (questo era il caso della sentenza 11421/2021): così, se la premorienza sia del fratello del contraente, sia di uno dei tre figli di tale fratello fosse avvenuta prima della stipula della polizza, l’indennizzo dell’assicuratore andrebbe diviso in sei parti uguali tra la sorella, i due figli e i tre nipoti del fratello premorto;
- infine, se il fratello del contraente fosse premorto rispetto alla stipula della polizza e il figlio del fratello del contraente fosse deceduto dopo la stipula della polizza (e prima del contraente), la prestazione dell’assicuratore sarebbe da corrispondere per tre dodicesimi alla sorella e ai due figli del fratello premorto e per un dodicesimo a ciascuno ai nipoti.
In questa materia sono dunque oggi accolti tre principi. Anzitutto, la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un’assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità. Inoltre, la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma a ciascuno dei creditori spetta una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Infine, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell’assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest’ultimo.