Civile

Contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, caratteristiche dell'istituto e designazione dei beneficiari

L'ipotesi della premorienza del beneficiario, l'imposta di successione e la tutela dei legittimari dello stipulante del contratto di assicurazione

di Vincenzo Pappa Monteforte

Introduzione.
L'istituto si colloca nello schema del contratto a favore del terzo, che - in un certo senso - supera il principio di relatività degli effetti contrattuali fissato dall'articolo 1372 del codice civile ("il contratto ha forza di legge tra le parti") e consente che gli effetti favorevoli di un contratto travalichino la stretta sfera giuridica dei suoi autori: "è valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse" (articolo 1411, comma I, codice civile).

La legge non distingue tra interesse patrimoniale e non patrimoniale e, conseguentemente, può essere bastevole anche un interesse di natura morale.

La dottrina dominante ritiene il contratto a favore del terzo utilizzabile anche per il trasferimento e la costituzione di diritti reali, nonostante il parere contrario di taluni autori (positivamente, per tutti, L. V. Moscarini, Il contratto a favore di terzi, in Il Codice civile commentario, Milano, 1997, 108; per la tesi negativa, C.M. Bianca, Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano, 2000, 567, secondo il quale - nonostante l'apertura verso una generale ammissibilità del contratto a favore del terzo con effetti reali - sembra che debba escludersi dal suo contenuto l'attribuzione della proprietà e dell'usufrutto di beni immobili, considerati gli oneri che ineriscono alla loro titolarità e il conseguente potenziale pregiudizio).

Il contratto viene sottoscritto dallo stipulante e dal promittente, mentre beneficiario degli effetti è il terzo, che - salvo patto contrario – "acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione" (articolo 1411, comma II, codice civile), pur se completamente all'oscuro della vicenda negoziale. Alla stregua di quanto precisato dalla Corte Suprema, "nel contratto a favore di terzi, il terzo non è parte nè in senso sostanziale, nè in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante..." ( Cass., sez. III, 24 dicembre 1992 n. 13661, in Riv not., 1993, 769).

Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

L'assicurazione sulla vita è un contratto tra il contraente e la compagnia, che - a fronte del pagamento di un premio - garantisce al beneficiario una rendita o un capitale in caso di decesso, invalidità totale o permanente dell'assicurato o sua sopravvivenza a una certa data.

Può essere stipulata sulla vita propria o di un terzo (il cui consenso è essenziale: articolo 1919 del codice civile) ed è valida quella a favore di un terzo (articolo 1920 del codice civile).
Nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione" (articolo 1920, comma III, codice civile).

Cioè, fin da quando è designato, semprechè dichiari di volerne profittare, il terzo è titolare del premio assicurativo, mai entrato a far parte del patrimonio dello stipulante.

Esiste, quindi, una sostanziale differenza tra acquisto del diritto da parte del beneficiario nella figura (generale) del contratto a favore del terzo - che si produce a far data dalla stipula del contratto (articolo 1411 del codice civile) - e nell'assicurazione a favore del terzo, ove l'acquisto discende dall'accettazione del beneficiario dell'eseguita designazione.

In quest'ultima ipotesi, per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, sia la designazione del beneficiario che la sua accettazione devono essere comunicate all'assicuratore, al fine di consentirgli di adempiere correttamente.

L'ipotesi della premorienza del beneficiario è espressamente disciplinata dall'articolo 1412 del codice civile, in materia di contratto a favore di terzo, ritenuta applicabile alla fattispecie in esame (di recente, Cass. 15 aprile 2021 n. 9948, in www.italgiure.giustizia.it). La norma, al secondo comma, riconosce il trasferimento del diritto agli eredi del beneficiario in caso di sua premorienza.

Stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, resta salvo il diritto del contraente - disponente (tranne una sua rinuncia a tanto) di revocare - anche attraverso il testamento - la designazione del beneficiario, pur se il terzo abbia dichiarato di volerne profittare (articolo 1921, comma I, codice civile).

In questa ipotesi, semprechè la revoca venga eseguita con le forme e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 1920 e 1921 del codice civile, lo stipulante potrà disporre del credito derivante dal contratto di assicurazione sulla vita in favore di altro soggetto, sia con atto inter vivos che mortis causa.

Circa l'imposta di successione, coerentemente con quanto sinora evidenziato, l'articolo 12, lettera c), decreto legislativo 346/1990, dispone che non concorrono a formare l'attivo ereditario e non devono essere inserite nel relativo modello "le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto".

Rimane il problema della tutela dei legittimari dello stipulante del contratto di assicurazione. Ricorrendo una lesione della quota di legittima spettante agli eredi, il beneficiario dell'assicurazione sarà tenuto a restituire i premi che l'assicurato ha versato nel tempo all'assicurazione - che rappresentano l'effettivo depauperamento del suo patrimonio - perché possono assumere la natura di donazione indiretta e, in quanto tali, rientrare nella massa ereditaria. Secondo la Corte di legittimità (per tutte, Cassazione, 19 febbraio 2016, n. 3263, www.italgiure.giustizia.it), "nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità e costituisce una donazione indiretta".

Quindi, quanto donato può essere espresso dai premi versati all'assicuratore (cosiddetto negozio-mezzo), mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore può integrare il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario (cosiddetto negozio-fine).

Designazione dei beneficiari della polizza vita.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 11421 del 30 aprile 2021 - premessa la libertà del contraente di indicare nominativamente i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione sulla vita e/o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo - la designazione generica degli "eredi" come beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita comporta la ripartizione della somma relativa tra gli aventi diritto non secondo le proporzioni proprie della successione ereditaria, ma in parti uguali tra loro, in ossequio al disposto dell'articolo 1298, comma II, codice civile. E ciò pur se gli eredi concorrono con percentuali diverse alla divisione del patrimonio ereditario del de cuius.

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