Civile

Riforma giustizia civile: il Cdm approva i maxi decreti attuativi

Via libera del Governo agli schemi di decreto relativi alla attuazione del processo civile e l'Ufficio per il processo

di Francesco Machina Grifeo

Via libera del Consiglio dei ministri di oggi ai maxi decreti Cartabia per la riforma del processo civile e sull'Ufficio del processo. I decreti attuativi erano molto attesi anche perché costituiscono un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi del Pnrr da chiudere entro fine anno.

Intanto, nella giornata di ieri a Via Arenula si è insediato il capo del nuovo "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (Ddsc)", Pia Marconi. Nella nuova struttura vengono riunite le tre direzioni generali: sistemi informativi automatizzati; statistica e analisi organizzativa; coordinamento delle politiche di coesione. Il dipartimento, spiega una nota di Via Arenula, è strategico rispetto agli obiettivi del Pnrr: è chiamato infatti a integrare digitalizzazione, sviluppo della funzione statistica e politiche di coesione, a sostegno delle riforme e degli investimenti che il Ministero ha assunto l'impegno di realizzare con la Commissione Ue.

Mentre questa mattina la Lega ha sottolineato "L'urgenza di procedere in via prioritaria con la riforma della giustizia tributaria, che è il traguardo M1C1-35 del Pnrr". "Dall'approvazione di questa importante riforma - si legge in una nota del presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari - dipende il pagamento della rata di fine anno del Pnrr".

Dopo la discussione nel Preconsiglio di ieri, il Cdm dunque oggi ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo in attuazione della delega al governo (legge 26 novembre 2021, n. 206) per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti Adr e misure urgenti in materia di famiglia nonché in materia di esecuzione forzata. Approvato anche lo schema di decreto relativo all'Ufficio per il processo.

Per quanto concerne il civile il provvedimento è molto corposo, circa 200 pagine per 51 articoli, che, si legge nella Relazione, si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

Si sottolinea poi che lo schema di decreto viene presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR.

Lo schema di decreto legislativo dunque interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato.

Sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione sono molteplici gli interventi relativi all'assetto del giudizio di primo grado, che spaziano dalla ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace (in attuazione del principio indicato nel comma 7, lettera b), della legge n. 206/2021) e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (in attuazione del principio indicato nel comma 6, lettera a), della legge n. 206/2021).

La complessiva scansione dell'iter giudiziale poi è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (comma 17, lettera n), della legge n. 206/2021) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza (comma 5, lettera i), legge n. 206/2021) e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l'udienza per l'assunzione delle prove (comma 5, lettera i), legge n. 206/2021).

Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione (comma 5, lettera l), legge n. 206/2021).

La riforma inoltre contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni. Per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), l. n. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione.

Infine, rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia, il cui ingresso nel testo finale del decreto va però verificato.

Ma la riforma non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile. La stessa introduce norme che potrebbero essere definite come "trasversali", occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia.

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