Smart working, Garante privacy: no alla geolocalizzazione dei dipendenti
L’Autorità ha comminato una multa di 50 mila euro ad una azienda che tracciava la posizione di circa 100 lavoratori
Arrivano i paletti del Garante della privacy sulla geolocalizzazione dei dipendenti che svolgono il lavoro in modalità agile. L’impresa – afferma l’Authority - non può geolocalizzare i lavoratori in smart working. È stata così comminata una sanzione di 50mila euro ad un’Azienda che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta da remoto. Per il Garante le violazioni commesse sono numerose.
Tutto è partito dal reclamo di una dipendente e da una segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall’istruttoria è infatti emerso che l’Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato.
In particolare, in base a tali procedure, prosegue la nota del Garante, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente.
A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda. Il tutto, osserva il Garante, in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.
Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working - ricorda l’Autorità - non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.