Civile

Il diritto all'oblio dell'imputato nella Riforma Cartabia

L'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, cristallizza il diritto all'oblio, prevedendo che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, prescrivendo, al comma secondo, l'obbligo per titolare di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati cancellati, così creando una tutela rafforzata

di Pietro Montella*

Il diritto all'oblio, secondo la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si sostanzia nel diritto di non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza.

La Suprema Corte ha precisato che tale tutela va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e con il diritto di manifestazione di cronaca, e, sulla scorta di tali considerazioni, ha, dunque, stabilito che nel caso di notizia pubblicata sul web, il diritto all'oblio può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Cass. Sez. I, Ordinanza, 19/05/2020, n. 9147).

L'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, cristallizza il diritto all'oblio, prevedendo che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, prescrivendo, al comma secondo, l'obbligo per titolare di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati cancellati, così creando una tutela rafforzata.

A tale diritto corrisponde, evidentemente, l'obbligo per il titolare di cancellare i dati senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti; se l'interessato si oppone e non vi sono motivi legittimi per procedere al trattamento; se i dati sono stati trattati illecitamente; ovvero se i dati devono essere cancellati in adempimento di un dovere previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Tale ultima previsione (art. 17, co. 1, lett. e), GDPR) rende evidente come il Legislatore nazionale possa stabilire espresse ipotesi di diritto - obbligo di cancellazione.

Proprio di recente, con il comma 1, lettera h), dell'art. 41, del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 è stato inserito il nuovo art . 64 ter, Norme di att., coord. e trans. C.p.p., disposizione che introduce il diritto all'oblio dell'imputato e dell'indagato, stabilendo che "la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione" può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione (ossia l'inserimento del contenuto nei database dei motori di ricerca) o che sia disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nel provvedimento o nella sentenza.

La nuova previsione può ritenersi di decisiva importanza, atteso che, in caso di proscioglimento, non luogo a procedere o archiviazione, fin ora non era contemplata l'emissione automatica di un provvedimento costituente titolo per la deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell'indagato o imputato, ai quali non restava che agire nella sede più opportuna, essendo necessaria la pronuncia di un Giudice o dell'Autorità Garante.

Occorre precisare, in ordine alla terminologia utilizzata dal Legislatore, che il diritto all'oblio con riferimento ai motori di ricerca, si sostanzia non nella eliminazione del contenuto, ma nella cancellazione dei collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base di un nome, rendendo, dunque, il contenuto non direttamente accessibile dai motori di ricerca esterni all'archivio in cui si trova, ovvero nella cd. deindicizzazione menzionata dall'art. 64 ter.

Secondo la nuova norma, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seconda della natura della richiesta da parte dell'interessato, provvederà ad annotare sullo stesso che ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE 2016/679 ne è preclusa l'indicizzazione rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante o che il provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE 2016/679, la sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.In ordine alla deindicizzazione, appare, altresì, di interesse segnalare che

La Corte di Giustizia Europea, Sentenza nella causa C-507/17, 24.9.2019, Google LLC, succeduta alla Google Inc. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ha affermato che il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuarla in tutte le versioni del suo motore di ricerca. È tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore.

Tale approdo è stato poi ripreso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 34658/22, con la quale la Corte ha accolto il ricorso del Garante della protezione dei dati personali affermando che: "In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto "diritto all'oblio", consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.

*a cura dell' Avv. Pietro Montella, founding partner, Avv. Raffaele Vitolo, of counsel – Studio Montella Law

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