Figli universitari fuori sede, viene meno l'assegnazione della casa familiare
In materia di separazione e divorzio, per ottenere l'assegnazione della casa familiare è necessario non solo che i figli, minorenni o maggiorenni, siano economicamente non autosufficienti, ma anche che gli stessi convivano con il genitore richiedente, ovvero abbiano un collegamento stabile con l'abitazione. Tale legame manca nel caso in cui i figli si trasferiscano in un'altra città per gli studi universitari e facciano ritorno a casa solo durante le feste. In questo caso, infatti, non c'è convivenza ma solo mera ospitalità che non giustifica l'assegnazione della casa. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Nuoro 424/2018.
Il caso - La vicenda coinvolge due ex coniugi e riguarda, in particolare, gli aspetti patrimoniali della cessazione del loro rapporto coniugale. Dopo un matrimonio durato 20 anni dal quale erano nati 3 figli, i due decidevano pacificamente di separarsi accordandosi sull'affidamento congiunto dei figli con prevalente collocazione presso la madre, in favore della quale era assegnata la casa familiare, di proprietà dell'uomo, nonché previsto un assegno di 800 euro mensili per il mantenimento suo e dei figli.
A distanza di anni, poi, una volta raggiunta la maggiore età di tutti i figli, l'uomo chiedeva il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione: la riassegnazione in suo favore della casa familiare e la determinazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle due figlie frequentanti l'università fuori sede, essendo invece il primogenito ormai economicamente indipendente. La donna si opponeva però alla richiesta sottolineando l'esigenza di mantenere per sé l'abitazione nella quale soggiornavano gli stessi figli quando tornavano nel paese di origine, e chiedeva altresì la previsione dell'assegno divorzile. Il Tribunale accoglie in parte le richieste di entrambi, rideterminando le conseguenze patrimoniali della fine del rapporto matrimoniale.
L'assegnazione della casa familiare - In primo luogo, il Tribunale si sofferma sulla questione della casa familiare e ricorda come il provvedimento di assegnazione «trova giustificazione esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole alla conservazione della comunità e della continuità domestica». In altri termini, affermano i giudici, è solo l'interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare che può «comprimere il diritto di proprietà sull'abitazione già adibita a casa familiare». Pertanto, il presupposto per poter beneficiare dell'assegnazione della casa è che il richiedente conviva con i figli, minorenni o maggiorenni, non economicamente indipendenti. Nel caso di specie, osserva il Collegio, manca il requisito della convivenza, in quanto, come risultante dal processo, i figli della coppia si sono trasferiti in altre città per motivi di lavoro e di studio e fanno ritorno in quella che è stata per anni la casa familiare solo in occasione delle festività estive e natalizie. In tal caso, dunque, non sussiste il requisito della convivenza, che consiste nella «stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi», ma si configura più che altro un rapporto di mera ospitalità, che non è sufficiente per ottenere l'assegnazione della casa familiare.
L'assegno di divorzio - In secondo luogo, all'esito di un lungo excursus sul tema dell'assegno divorzile culminato con la decisione a Sezioni unite 18287/2018, il Tribunale riconosce il diritto della donna a ricevere l'assegno, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, anche in considerazione del contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune apportato dalla stessa e della durata del matrimonio. Circa l'entità dell'assegno, infine, quantificato in 800 euro mensili, secondo i giudici inevitabilmente pesa la perdita della disponibilità della casa familiare di proprietà dell'ex marito, con la conseguente necessità per la donna di trovare una sistemazione in affitto.
Tribunale di Nuoro - Sezione civile - Sentenza 23 agosto 2018 n. 424