Arbitro bancario, il termine di 60 giorni non ha natura perentoria
Lo ha stabilito la I sezione della Cassazione enunciando un principio innovativo
Il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 6 della delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 175 e applicabile, stante il rinvio disposto dall’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993 ai procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario, stante la variabilità delle scansioni temporali ivi previste per la definizione del relativo procedimento, non ha natura perentoria. Questo il principio espresso dalla Sezione I della...