I diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito
La pronuncia in commento (Cass., 26 luglio 2023, n. 22566, Relatore G. Tedesco) offre lo spunto per una breve ricognizione dello stato dell’arte sul tema della spettanza dei diritti di uso e abitazione in favore del coniuge separato
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia perduto comunque ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
La pronuncia della Cassazione offre lo spunto per una breve ricognizione dello stato dell’arte sul tema della spettanza dei diritti di uso e abitazione in favore del coniuge separato.
È questione senz’altro discussa se i diritti riconosciuti dall’art. 540 comma 2 c.c., possano sorgere a favore del coniuge legalmente separato dal defunto. Il dubbio, probabilmente, si giustifica in ragione del fatto che, a chi è separato senza addebito, la legge riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
La giurisprudenza ha da sempre ravvisato nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti di uso e abitazione. In quel caso, con la cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare farebbe venir meno, ad avviso della Cassazione, il presupposto oggettivo richiesto dalla legge ai fini della loro attribuzione.
Il diritto di abitazione, prosegue la Corte, può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, con la conseguenza che l’applicabilità della norma sarebbe condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di un bene adibito a residenza familiare.
Evenienza che non ricorrerebbe allorché, a seguito di separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi ( Cass. 13407/2014 ).
A detto indirizzo la Cassazione ha poi dato continuità con la pronuncia del 5 giugno 2019, n. 15277 , sempre con Relatore G. Tedesco.
Una parte della dottrina si è posta in atteggiamento di aperto contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale, servendosi di una serie di argomentazioni che la Cassazione ha ritenuto meritevoli di accoglimento, con conseguente abbandono di quell’orientamento.
Il formante giurisprudenziale di legittimità ha delineato con limpido argomentare il perimetro applicativo dell’art. 540 comma 2 c.c., chiarendone limiti, natura giuridica e reale portata.
La ragione giustificatrice di quei diritti va ricondotta alla volontà del legislatore della riforma (L. n.151/1975) di realizzare, anche in materia successoria, una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione tra coniugi non solo sul piano patrimoniale, ma anche etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di danno, anche morale, per la stabilità delle abitudini di vita della persona.
L’oggetto della tutela dell’art. 540 c.c. è rappresentato dalla conservazione della memoria del coniuge scomparso, dal mantenimento del tenore di vita, dalle relazioni sociali e degli status symbols (l’endiadi è presa a prestito proprio dalla Cassazione) goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l’altro, dell’art. 1022 c.c., che regola l’ampiezza del diritto di abitazione in rapporto i bisogni del titolare.
Si tratterebbe, secondo l’opinione prevalente, di un legato ex lege, che si acquista immediatamente secondo le regole dei legati di specie, che spetta quindi al coniuge anche nella ipotesi in cui questi dovesse rinunciare alla eredità.
Il presupposto perché sorgano in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, è che l’immobile sia di proprietà del defunto o in comunione tra lui ed il coniuge, con la conseguenza che deve negarsene la configurabilità nell’ipotesi in cui la casa familiare sia, invece, in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Merita segnalare la formidabile pronuncia a Sezioni Unite ( 27 febbraio 2013, n. 4847 ) con la quale è stato stabilito che i diritti di cui all’art. 540 comma 2 c.c. spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima. Il loro valore capitale deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione tra tutti i coeredi, non tenendo però conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, proprio secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
Ma torniamo al portato della pronuncia. Secondo alcuni autori la separazione legale implica necessariamente il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, divenendo impossibile, in tale ipotesi, individuare una “ casa adibita a residenza familiare ”.
Una diversa tesi suggerisce di identificare come casa di residenza familiare quella in cui il coniuge separato sopravvissuto si trovi ancora al momento di apertura della successione, o perché rimastovi di fatto, in conseguenza di un accordo con l’altro coniuge, o per disposizione del giudice.
La Cassazione, come molto spesso accade, nell’auspicare l’opportunità di “un chiarimento legislativo”, in assenza della regola, applica il principio che assicura un risultato di giustizia, adeguandolo al contesto normativo. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, il Giudice non può negare giustizia quando manca il precetto.
Viene accolta la tesi secondo la quale la destinazione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale.
La norma, per la Cassazione, non annovera infatti tra i suoi presupposti la convivenza tra i coniugi.
In base a questa impostazione, quindi, il diritto verrebbe meno solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
Solo in tal caso, venuta meno la adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgerebbero per difetto del loro presupposto oggettivo.
Sembrano di grande rilevanza, per l’intelligenza del principio di diritto, i seguenti passaggi motivazionali: “gli interessi patrimoniali degli altri chiamati in concorso non possono impedire il ritorno nell’ambiente familiare al coniuge superstite, che potrebbe aver “conservato con quella residenza un valore non soltanto economico”.
Peraltro, precisa la Cassazione, con riferimento all’ipotesi dell’abbandono della casa coniugale, non sono consentite distinzioni, a seconda che esso sia o no giustificato.
Non si può rimettere, in altre parole, al giudice della successione un accertamento di colpa che la legge prende in considerazione - per escludere la vocazione ereditaria (e con essa il diritto di abitazione sulla casa familiare) - solo quando sia intervenuto in contraddittorio con l’altro coniuge, in un giudizio definito prima dell’apertura della successione.
I medesimi criteri interpretativi sarebbero poi applicabili alla ipotesi della mera separazione di fatto.
La separazione legale non determina, dunque, il venir meno dei diritti ex art. 540 c.c., che spettano anche al coniuge separato senza addebito. L’adibizione della casa a residenza familiare non deve necessariamente essere in atto al momento della apertura della successione. È fatto salvo il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia perduto comunque ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.
Si badi bene, sarebbe sufficiente - e va ribadito - un collegamento anche solo “ parziale o potenziale ” tra il coniuge superstite e la residenza familiare, con la conseguenza che la separazione personale non costituisce, di per sé sola, ostacolo insormontabile al sorgere del diritto di abitazione, come invece si legge nelle due pronunce di Cassazione sopra richiamate.
_____
*A cura di Maurizio Fusco, Notaio in attesa di nomina