Civile

Il rinvio pregiudiziale salta ma ricompare dal processo civile

Soppressi anche i limiti all’appellabilità delle sentenze di cause di modico valore

di Paola Coppola

Tra le novità del testo della riforma della giustizia tributaria approvato definitivamente ci sono da segnalare alcune eloquenti “assenze”. Queste vanno tuttavia lette tenendo presente la coeva riforma del processo civile attuata per perseguire l'obiettivo del Pnrr della riduzione dei ritardi eccessivi della giustizia che incidono sulla competitività del sistema Paese arrecando inefficienze al sistema giudiziario nel suo complesso.

Sono stati soppressi, da un lato, i limiti all'appellabilità delle sentenze di cause di modico valore e sono scomparse le regole che si intendevano introdurre nel processo tributario per disporre il rinvio pregiudiziale in Cassazione con l'articolo 62 bis del Dgs 546/92, oppure il ricorso nell'interesse della legge tributaria con l' articolo 363 bis del Codice di procedura civile.

Sulla prima “novità” non vi sono dubbi sull’opportuna soppressione dei limiti all'impugnabilità delle sentenze sulle controversie di valore fino a 3mila euro, assegnate ora al neo costituito giudice monocratico, “esclusivamente” nei casi di violazione delle norme sul procedimento, o violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Questi limiti, determinando molti dubbi e incertezze di individuazione, avrebbero alimentato il contenzioso e determinato più che fondati dubbi di legittimità costituzionale della misura.

Sulla seconda “novità”, cioè sulla eliminazione nel testo della riforma approvata dell'articolo 62 bis del Dlgs 546/92 c'è da registrare, del pari, l'opportuna decisione di non inserire ulteriori “specifici” istituti nell'ambito del processo tributario rispetto a quelli già introdotti con la riforma del processo civile a opera della legge delega 206/2021, tra questi, quello contemplato nell'articolo 1, comma 9, lettera g) ovvero di «introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito proposto». L'idea di fondo del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte è, in definitiva, quello di “anticipare” l'enunciazione di un principio di diritto idoneo a fornire indirizzi stabili ai tribunali di merito, allo scopo di valorizzare la funzione nomofilattica della Cassazione, assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, favorire il sorgere di indirizzi giurisprudenziali univoci e coerenti, e soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita, della prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

Ciò posto, deve osservarsi che la scomparsa del rinvio pregiudiziale nella riforma della giustizia tributaria è solo “apparente” nel senso che vista l'introduzione del rinvio pregiudiziale, a regime, nel processo civile lo stesso potrà applicarsi anche nel processo tributario per effetto della norma di integrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 546/92: i giudici tributari «applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile».

Va evidenziato, però, che il rinvio pregiudiziale nel processo civile potrà essere disposto nei casi in cui ricorrano, congiuntamente, i presupposti per la sua applicazione ovvero quando il giudice del merito, dopo aver attivato il contraddittorio tra le parti, dovesse trovarsi al cospetto di una questione di diritto, sostanziale o processuale, mai sottoposta alla Corte di cassazione, di particolare importanza, con gravi difficoltà interpretative e suscettibile di porsi in numerose controversie e sempreché il giudice non dovesse valutare di decidere lui la questione di diritto. Ove il giudice dovesse ritenere più opportuno non decidere, pronuncia l'ordinanza di rinvio che determina automaticamente la sospensione del processo e la vincolatività del precedente nel giudizio nel quale è stato disposto il rinvio.

Il rinvio pregiudiziale in materia tributaria, nell'articolato proposto dell’articolo 62 bis del Dlgs 546/92 si sarebbe potuto disporre, invece, al ricorrere almeno «di una delle seguenti condizioni”, ovvero in presenza di una questione di diritto: (i) nuova, o comunque non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione, (ii) di particolare rilevanza, che (iii) presenti particolare difficoltà interpretative, e che appaia probabile, (iv) per l'oggetto o per la materia, che sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi il giudice del merito (comma 1). Il che avrebbe potuto determinare, in linea teorica, un'applicazione molto ampia del rinvio pregiudiziale in materia tributaria caratterizzata da una normativa alluvionale e da ordinari contrasti interpretativi, a volte non risolti in via definitiva nemmeno in sede di legittimità.

La differenza (sostanziale) che si ricava dalla lettura dei testi definitivamente approvati della riforma della giustizia civile e di quella tributaria sta, quindi, nel fatto che, ferma la soppressione dell’articolo 62 bis del Dlgs 546/92, ove il rinvio pregiudiziale in Cassazione dovesse applicarsi nel processo tributario in virtù della norma di integrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 546/92, lo stesso dovrà intendersi circoscritto ai casi in cui ricorrano, congiuntamente - e non più in via alternativa - i relativi presupposti, rimanendo un rimedio di natura “eccezionale” e di estrema ratio di fronte a una questione che si presenti al giudice delle Corti tributarie, contemporaneamente, nuova, esclusivamente di diritto e di particolare importanza per l'oggetto o per la materia.

L'applicazione ad ampio spettro del rinvio pregiudiziale come si era previsto nell’articolo 62 bis avrebbe sicuramente aggravato il carico di lavoro della Sezione tributaria della Cassazione e, quindi, inciso negativamente sulla durata ragionevole dei processi a discapito dell'obiettivo dichiarato e perseguito della riduzione del contenzioso pendente.

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