Immigrazione clandestina, pena sospendibile per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 7/2015
Nel caso di un reato che configuri l'immigrazione clandestina commesso antecedentemente all entrata in vigore del decreto legislativo n. 7/2015 la pena può essere sospesa. Lo afferma la corte costituzionale con la sentenza n.193/2020 depositata il 31 luglio 2020.
Il caso - La vicenda trae origine dall' ordinanza di rimessione agli atti alla Corte Costituzionale emessa dalla corte di assise di appello di Brescia. L' articolo 3-bis del decreto legislativo n. 7/2015 contiene una modifica di una norma contenuta nell' ordinamento penitenziario. Si tratta dell'articolo 4-bis della legge n. 354/1975 richiamato dall' articololo 656 comma 9 lett era a) del codice di procedura penale, che nella sua nuova versione esclude anche per il reato di immigrazione clandestina la facoltà per il giudice di applicare di sospensione dell' esecuzione della pena. Osservavano i giudici remittenti l' evidente illegittimità costituzionale di tale normativa dato la mancata previsione di una disposizione diretta ad impedire l' applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell''esecuzione della pena.
In tale modo l' attuale normativa,connotata dalla predetta omissione,viene precisato nell'ordinanza di rimessione,violava in maniera palese il comma 2 dell' articolo 25 della Costituzione ed il divieto di retroattività della norme penali sfavorevoli in esso contenuto.
Il dettato costituzionale prevede infatti per il legislatore ordinario, un ben preciso obbligo sugli effetti temporali delle norme penali.
Nel caso infatti fatti in cui entri in vigore una norma penale più sfavorevole rispetto alle precedenti i suoi effetti non potranno che riguardare i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, escludendo al contrario quelli realizzati antecedentemente che restano disciplinati dalla normativa pregressa.
La decisione della Consulta - Di ben diverso avviso sono invece giudici della Consulta che ritengono il contenuto della normativa oggi vigente conforme alla Costituzione .
Osservano i giudici costituzionale la semplice mancanza di una norma che impedisca al divieto di sospensione della pena non sia di per sé sufficiente a determinare una pronuncia d' illegittimità costituzionale oggetto del giudizio de quo.
Infatti viene precisato nella motivazione della sentenza n.193/2020 come il problema derivante dalla mancata previsione di un norma idonea a vietare l' applicazione retroattiva del divieto di sospensione della pena possa trovare una facile risoluzione in sede di applicazione concreta della norma.
Infatti al giudice ordinario non è preclusa, in assenza di un espressa disposizione diretta a regolare gli aspetti temporali del contenuto del decreto legislativo n. 7/2015 la facoltà di ritenere applicabile il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena ai soli fatti realizzati successivamente all' entrata in vigore del decreto legislativo n.7/2015.
Corte costituzionale - Sentenza 31 luglio 2020 n. 193