Famiglia

L’assegno divorzile non può essere ridotto per l’inadempimento sulle spese straordinarie

La Cassazione fa il punto sull’adempimento degli oneri probatori tra gli ex coniugi in giudizio e sulla corretta applicazione del principio di non contestazione delle allegazioni di controparte

di Paola Rossi

Partendo da un caso di errata applicazione del principio di non contestazione contro le statuizioni del giudice in materia di assegno divorzile la Corte di cassazione - con la sentenza n. 19670/2025 - ha fornito un completo excursus sulle fondamenta del riconoscimento del diritto e sulle necessarie allegazioni di parte al fine di adempiere al corretto onere probatorio che grava prima su entrambi i coniugi e poi sull’ex che decida di impugnare.

Nel caso risolto con annullamento con rinvio, l’ormai ex marito impugnava la decisione di appello che non aveva accolto tra gli altri anche i motivi di impugnazione contro la ex la quale - titolare di assegno divorzile - avrebbe mancato di contribuire alle spese straordinarie del figlio nella misura stabilita del 30 per cento e contestualmente chiedeva la revisione dell’assegno da 1,500 a 250 euro mensili. Motivo sostenuto anche allegando di aver provveduto a pagare pure tutte le ulteriori spese a favore delle esigenze e dei desideri del figlio, ma respinto dal giudice di legittimità. Non sono, infatti, circostanze che possono “attaccare” il diritto dell’ex all’assegno, sia perché eventuali spese voluttuarie accordate dal padre al figlio sono ininfluenti rispetto alla posizione personale della madre, sia perché il mancato adempimento di quest’ultima a pagare le spese straordinarie, nella percentuale stabilita dal giudice, costituisce inadempimento del provvedimento di divorzio e va contestato appunto quale inadempimento di un obbligo senza influenza diretta sul diverso diritto all’assegno.

La Corte di cassazione accoglie comunque ben sei motivi su otto del ricorso per cassazione. Fondamentalmente l’accoglimento con rinvio del ricorso per cassazione si fonda sull’accertata erronea applicazione del principio di non contestazione in sede di merito. Principio da cui deriva come conseguenza l’abdicazione contro le allegazioni di controparte e le discendenti statuizioni del giudice dove regolano i reciproci obblighi degli ex coniugi dopo lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

In particolare il ricorso risulta accolto dove il ricorrente contestava la non corretta applicazione della funzione perequativa-compensativa dell’assegno divorzile: in primis, da parte del giudice di primo grado e, in seconda battuta, da parte di quello di appello che nel rigettare l’impugnazione sosteneva come il ricorrente non avesse proposto specifici motivi e allegato prove sul punto. Da cui derivava la considerata non contestazione (ex articolo 2697 del Codice civile) oggi obliterata dalla Corte di legittimità.

Espone infatti il ricorrente, a cui la Cassazione dà ragione, che con sufficiente specificità aveva sempre contestato il diritto della ex moglie a percepire l’assegno divorzile, deducendo di avere impugnato la sentenza di primo grado lamentando la mancata produzione della prova - a carico della ex - a sostegno della decisone di quantificare l’assegno oltre la misura della mera funzione assistenziale verso il coniuge più debole economicamente, attribuendogli anche la finalità perequativa (oltre che compensativa finalizzata a garantire un assegno “adeguato” alla situazione determinatasi col divorzio).
In effetti, come riconosce la Cassazione, il ricorrente aveva puntualmente disconosciuto in giudizio i presupposti della parte perequativa dell’assegno divorzile, che si fonda in particolare sul fatto che fossero intervenute scelte condivise di vita matrimoniale tra i coniugi secondo cui la moglie si sarebbe occupata della casa e dei figli, mentre il marito perseguiva la propria carriera. Non fosse altro perché i coniugi avevano lavorato entrambi a tempo pieno e sempre esercitando la propria rispettiva professione.

Infine, la Suprema Corte respinge invece il motivo con cui il ricorrente - a base della richiesta di ridurre l’assegno - lamentava la mancata attivazione della ex moglie per migliorare la propria situazione reddituale. La contestazione non è valida in quanto la donna aveva del tutto normalmente continuato a svolgere la propria professione di infermiera, che da sempre la impegna a tempo pieno. Ciò che appunto non modifica le condizioni sulle quali l’assegno era stato quantificato ed esclude l’ulteriore sforzo lavorativo illegittimamente richiesto dall’ormai non più marito.

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