Nessun onere economico può essere imposto dal Comune a carico del parco eolico
Nessun onere economico può essere imposto dal Comune a carico del parco eolico
Il Comune non può chiedere nessuna somma al titolare del parco eolico installato sul territorio dell'ente. Solo lo Stato e le Regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai solo economiche, ma di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche che delle dimensioni dell'impianto, sia del suo impatto ambientale e territoriale (ad esempio, l'impegno a favorire l'imprenditoria locale o ad assumere disoccupati o invalidi). Lo la stabilito il Tar puglia con la sentenza n. 737/2018.
La vicenda - Il caso riguarda una convenzione stipulata tra un Comune pugliese e la società titolare di un parco eolico in cui l'ente attribuisce all'impresa il ruolo di «parte concessionaria» e pone a carico della stessa il pagamento di una serie di somme, variamente denominate nel corso dell'atto e dovute o titolo di corrispettivo, di compenso o di canone.
La decisione - Il Tar Puglia comincia ricordando che le cosiddette energie alternative rinnovabili, tra le quali è da annoverarsi l'energia eolica, rappresentano forme di energia «pulita» nei confronti delle quali la normativa comunitaria, nazionale e anche regionale manifesta un evidente favore, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera.
Lo scopo perseguito dalla legge è quindi quello di evitare che accordi quali quello della vicenda in esame possano sortire effetti disincentivanti quanto alla costruzione e all'esercizio di impianti del tipo di quello in esame, in contrasto con le finalità di espansione del mercato di approvvigionamento energetico da fonti «pulite».
L'autorizzazione unica - In questo stesso senso, viene ricordato che la produzione di energia da fonti rinnovabili, come attività libera, è soggetta a una procedura semplificata di autorizzazione unica (non già di concessione), allo scopo di rimuovere un limite legale all'esercizio dell'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
La competenza a emanare questa autorizzazione unica è affidata alle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi, appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale (Dlgs n. 387 del 2003). Sul punto, la conferenza di servizi coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti di energia. L'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal Dlgs 387/2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.
Tar Puglia - Sentenza 24 maggio 2018 n. 737