Civile

Omologa unica per accordi di ristrutturazione e sovraindebitamento

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di Nicola Soldati

È possibile omologare contemporaneamente accordi di ristrutturazione e di sovraindebitamento. Lo ha fatto il tribunale di Rimini che, con la decisione del 27 giugno 2019, ha omologato contemporaneamente un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis della legge fallimentare) di una società di persone e due accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) per i due soci della stessa società.

Secondo il tribunale è possibile rilevare un collegamento negoziale tra le tre procedure accomunate dallo scopo di comporre la crisi dell'impresa che, nel caso esaminato, aveva la forma della società in nome collettivo: i tre accordi possono quindi essere omologati contestualmente. In particolare ciò che appare significativo nella costruzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è costituito dal fatto che i creditori della società non saranno soddisfatti in alcun modo, né con i beni o con i proventi della società, poiché inesistenti o privi di valore economico, bensì direttamente dai soci, mentre i creditori estranei all'accordo saranno soddisfatti con finanza esterna.

Ma nelle società di persone i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale: sarebbe quindi rimasta una loro responsabilità illimitata per i debiti falcidiati e non onorati dalla società. Per fare fronte a questa situazione, i soci, non essendo in grado di pagare, con il proprio patrimonio, i debiti non onorati dalla società, e per evitare future azioni esecutive, hanno proposto, a loro volta ai creditori due separati accordi di composizione della crisi con cui, al contempo, porre rimedio alla loro posizione personale.

La particolarità della pronuncia in esame è costituita dal fatto che sono state contemporaneamente gestite e risolte, grazie al collegamento negoziale individuato dal tribunale a seguito del deposito contestuale delle domande da parte dei debitori, tre differenti situazioni di crisi tra loro strettamente collegate proprio in considerazione delle caratteristiche patrimoniali delle società di persone.

Nella pratica, all’omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis della legge fallimentare) è immediatamente seguita l’omologa degli accordi ci composizione della crisi dei soci, essendo questi condizionati all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società.

La ricaduta operativa del collegamento negoziale creato tra i tre accordi è rappresentata dal fatto che all'eventuale inadempimento dei soci alle obbligazioni assunte, conseguirebbe anche l’inadempimento dell’accordo raggiunto dalla società.

La pronuncia del tribunale di Rimini ha il particolare pregio di affermare la possibilità di utilizzare insieme attraverso un collegamento negoziale, costituito dal contratto di società, differenti procedure e costituisce, quindi, un’importante apertura all’utilizzo contestuale di procedure concorsuali maggiori, quali quelle disegnate dalla legge fallimentare, e di procedure concorsuali minori, quali quelle disciplinate dalla legge 3 del 2012 con un'unica e comune finalità di volere dare una soluzione giuridica alla medesima situazione di crisi economica dell'impresa e dei relativi soci illimitatamente responsabili.

Tribunale di Rimini, decisione del 27 giugno 2019

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