Professione e Mercato

Praticante abilitato, cause proprie e mandato difensivo per facilitare l'accesso alla professione

Il Ddl Modena, patrocinato dall'Aiga, propone il ritorno alla vecchia disciplina

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di Francesco Machina Grifeo

Ripristinare la precedente disciplina per i "praticanti abilitati" (Dl n. 1578/1933) in modo da rendere effettivo l'esercizio della professione, consentendogli di esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali. È questa la ratio di un disegno di legge voluto dall'Aiga che porta la firma del senatore Fiammetta Modena che sarà depositato a Palazzo Madama nei prossimi giorni.

A seguito della riforma del 2012, il praticante è abilitato al solo "patrocinio sostitutivo", non può dunque avere cause proprie né essere inserito nel mandato difensivo. Il suo ruolo è "limitato alla sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica". Ciò, secondo i presentatori, "rende più difficile l'accesso alla professione dei giovani avvocati" e soprattutto si traduce "in una maggiore difficoltà di farsi conoscere ed acquisire una propria clientela".

La settimana scorsa intanto Cnf e Ocf auditi in Commissione Giustizia della Camera hanno giudicato "inadeguate" le proposte di legge di riforma dell'accesso alla professione forense (Di Sarno, M5S) e dell'esame (Miceli, PD).

Il Ddl interviene sulla legge professionale (art. 41, co. 12, L. 247/2012), prevedendo che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione del registro speciale dei praticanti, sono ammessi, per un periodo non superiore a 5 anni, "ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto dell'ordine". E possono chiedere al Consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale, rispettando i limiti di valore per le cause civili e di gravità dei reati in quelle penali previsti dalla cd. "Legge Carotti" (art. 7, L. 479/1999), ferma restando la supervisione del dominus. Ed il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'espressione "patrocinio sostitutivo", inoltre, viene rimpiazzata ovunque ricorra nella L. 247/2012 e nel Dm giustizia 70/2016, n. 70, con "patrocinio del praticante".

Per la Vicepresidente nazionale Aiga, Simona Tarantino: "Non sempre il ritorno al passato è un tornare indietro per non progredire. Molto spesso le riforme, apparentemente migliorative, appaiono non efficaci con il tempo. L'introduzione del patrocinio sostitutivo, in luogo del patrocinio abilitante, è stata da sempre per me una riforma poco utile, se non dequalificante". "In un momento storico come quello che stiamo vivendo – conclude -, sarebbe giusto contribuire anche con questo passaggio importante alla formazione della nuova classe forense".

Secondo i proponenti vi è comunque a necessità di un chiarimento del quadro normativo considerato che per le cause civili, l'articolo 41 Legge 247/2012 non fa più riferimento, a differenza della previgente disciplina, né alla composizione del Tribunale, né al valore della causa, né al limite territoriale. Per cui potrebbe ritenersi che il "praticante sostituto" possa patrocinare in qualsiasi causa civile dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale. Né è chiaro se il praticante abilitato secondo la precedente disciplina, possa ritenersi abilitato anche al patrocinio sostitutivo.

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