OBBLIGAZIONI

Sezione II, sentenza 27 settembre 2025 n. 26286 – Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. R.G.; Controric. I.G.

Adempimento - Invio di fattura commerciale con l'indicazione del termine per il pagamento - Costituzione in mora - Idoneità. (Cc, articoli 1219, 2712, 2943 e 2959)

IL PRINCIPIO

L'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'articolo 1219, comma 1, del Cc - può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.

Nota

Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cassazione n. 18546/2020; Cassazione n. 15714/2018), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa. Tale effetto non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive della presenza di una intimazione e di una espressa richiesta di adempimento al debitore, risultando altresì priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipotetica, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 29 agosto 2025 n. 24213 – Pres. Di Virgilio; Rel. Massafra; Ric. M.C.S.E.G. sas; Int. P.R.

Adempimento - Pluralità di debiti verso lo stesso creditore - Pagamento - Imputazione mediante dichiarazione del debitore -Ammissibilità. (Cc, articoli 1193, 1195 e 2697)

IL PRINCIPIO

Quando il debitore ha nei confronti del creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti. In questo caso, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere; facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque insindacabile in Cassazione.

Nota

Richiamando un proprio precedente arresto (Cassazione, n. 3644/2021), la Corte ha ricordato che In assenza dell'imputazione del pagamento ad uno specifico debito, operano le regole sussidiarie di cui all'articolo 1193, comma secondo, del codice civile, ovvero l'imputazione va fatta al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti. Inoltre, se il debitore non esercita la facoltà di cui all'articolo 1193 del codice civile, l'imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai sensi dell'articolo 1195 del codice civile, e in questo caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l'imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una diversa imputazione, fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste in cui vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, sentenza 27 settembre 2025 n. 26288 – Pres. Manna; Rel. Cavallino; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. S.P.; Controric. P.M.

Compensi - Contratto di prestazione d'opera professionale con l'avvocato - Patto di quota lite - Validità temporale limitata. (Cpc, articoli 325 e 327; Cc, articolo 2233)

Il patto di quota lite, in quanto stipulato dopo la riformulazione dell'articolo 2233 del codice civile operata dal Dl 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge 247/2012 è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'articolo 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato. (M.Pis.)

AZIENDA

Sezione lavoro, ordinanza 29 agosto 2025 n. 24210 – Pres. Manna; Rel. Cinque; Ric. N.P.; Controric. P.A.

Cessione - Trasferimento - Presupposti - Prosecuzione dei rapporti di lavoro preesistenti - Senza necessità del consenso dei lavoratori - Sussiste. (Cc, articoli 2112, 2733 e 2735)

Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 29 settembre 2025 n. 26360 – Pres. Falaschi; Rel. Besso Marcheis; Ric. M.G.; Controric. N.F.

Tabelle millesimali - Revisione per errore - Divergenza tra il valore effettivo della proprietà e il valore proporzionale attribuito - Sussiste. (Cc, articoli 1136, 1428 e 2697; Cc, disposizioni di attuazione articolo 69)

L'errore il quale, in forza dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, di cui agli articoli 1428 e seguenti del codice civile, ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale a esse attribuito", ove il richiamo alla effettività sembra potere ricomprendere anche il valore attuale delle unità immobiliari, non necessariamente determinato da circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione lavoro, ordinanza 25 settembre 2025 n. 26193 – Pres. Leone; Rel. Amendola; Ric. S.M. srl; Controric. F.E.

Procacciatore d'affari - Contratto atipico - Durata limitata nel tempo e mancanza di stabilità del rapporto - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1742, 2697, 2727 e 2729)

Il rapporto del procacciatore d'affari si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni»; la prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene «a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 26 settembre 2025 n. 26266 – Pres. Mocci; Rel. Mondini; Ric. S.D.; Controric. P.B.

Vedute - Disciplina - Differenza di presupposti rispetto alle norme sulle distanze - Effetti. (Cc, articoli 673 e 907)

La disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'articolo 907 del Cc, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli della disciplina delle distanze tra costruzioni, di cui all'articolo 873 del Cc, poiché la prima disposizione mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 3 ottobre 2025 n. 26620 – Pres. Pazzi; Rel. Crolla; Ric. U. spa; Int. F.G.I.F. spa

Accertamento del passivo - Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento dalla data di emissione del decreto di esecutività - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 111e 182 quater; Cpc, articolo 647)

Il momento in cui il decreto ingiuntivo passa in cosa giudicata formale e sostanziale e diventa opponibile al fallimento non può che coincidere con la data di emissione del decreto di esecutività con il quale il giudice accerta la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, rimanendo, quindi, privi di rilievo altri eventi anteriori quali il decorso del termine per proporre opposizione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 ottobre 2025 n. 26630 – Pres. Pazzi; Rel. Fidanzia; Ric. L. PLC; Controric. MA.T.T.M.

Accertamento del passivo - Opposizione - Legittimazione all'intervento nel giudizio ex articolo 98 della legge fallimentare - Presupposti. (Legge fallimentare, articolo 98)

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", che deve essere personale, concreto ed attuale, e va valutato caso per caso. Ne consegue che, all'atto dell'intervento, tale creditore è onerato di rappresentare e precisare, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, al cospetto dei crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo, secondo un giudizio prognostico, che l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex articolo 98 della legge fallimentare può determinare sulla sua sfera giuridica, pregiudizio che quindi non coincide con la sola posizione di creditore ammesso allo stato passivo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 ottobre 2025 n. 26655 – Pres. Pazzi; Rel. Fidanzia; Rel. M.A.T.T.M.; Controric. SNIA spa

Amministrazione straordinaria - Decisione del commissario in ordine all'accantonamento fino al minimo di legge - Insindacabilità in cassazione. (Legge fallimentare, articoli 36, 98, 110 e 113)

In tema di accantonamenti ex articolo 113, comma 2, della legge fallimentare, la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall'articolo 113, comma 1, della Legge fallimentare., in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità, non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 settembre 2025 n. 26362 – Pres. Terrusi; Rel. Abete; Ric. R.S srl; Controric. C.A.F. sas

Curatore - Opponibilità dell'efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute - Esclusione. (Cc, articoli 2709 e 2710)

Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile, delle scritture contabili regolarmente tenute. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 settembre 2025 n. 26346 – Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. C.H.L. srls; Controric. A.M.C.

Dichiarazione di fallimento - Obbligo di deposito da parte dell'imprenditore dei bilanci degli ultimi tre anni - Ai fini della non fallibilità - Ammissibilità - Limiti. (Legge fallimentare, articolo 15; Cc, articoli 2435 e 2560)

I bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza, tuttavia, assurgere a prova legale dei previsti impedimenti, in quanto assoggettati, per contro, alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex articolo 116 del Cpc, sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (M.Pis.)

GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 30 settembre 2025 n. 26444 – Pres. De Stefano; Rel. Valle; Ric. P.P.A.; Controric. A.D.E.

Controversie aventi a oggetto l'iscrizione ipotecaria - Giurisdizione tributaria - Presupposti. (Dpr 602/73, articolo 77)

Le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'articolo 77 del Dpr 602/1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero a entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari e trattandosi comunque di controversia attinente l'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 26 settembre 2025 n. 26244 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Ric. K.T. spa; Controric. L.I. spa

Impugnazioni civili - Appello - Mancata fissazione udienza di discussione orale - Nonostante la richiesta di una delle parti - Conseguenze - Nullità della sentenza. (Cpc, articolo 352)

Nel giudizio di appello la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 28 settembre 2025 n. 26294 - Pres. Tricomi; Rel. De Marinis; Ric. C.G.; Controric. M.G.

Impugnazioni civili - Controricorso - Tardivo deposito - Improcedibilità - Conseguenze. (Cpc, articolo 370)

In tema di giudizio di legittimità, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, del Cpc. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 27 settembre 2025 n. 26287 - Pres. Manna; Rel. Cavallino; Pm (conf.) Di Mauro; Ric. M.S.; Controric. B.F.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Applicabilità dell'istituto dell'interruzione del processo - Esclusione. (Cpc, articolo 300)

Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, anche se dichiarata dal difensore. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1° ottobre 2025 n. 26534 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. D.G.M.; Controric. R.G.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Errore di diritto su clausola contrattuale - Richiamo all'articolo 1362 del codice civile - Insufficienza - Indicazione dei canoni violati - Necessità. (Cc, articoli 1322, 1362, 1373 e 1809)

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 30 settembre 2025 n. 26448 - Pres. Di Paolantonio; Rel. De Marinis; Ric. ASL.A.; Controric. I.C.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Improcedibilità per mancato deposito del ricorso nei termini - Mancata eccezione del controricorrente - Irrilevanza. (Cpc, articolo 369)

L'improcedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'articolo 369, primo comma, del Cpc, per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, ed inoltre non può essere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 26 settembre 2025 n. 26268 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Ric. I.B.S. srl; Int. C.V.B.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Questione non trattata nella sentenza impugnata - Indicazione dell'atto del giudizio dove la questione è stata sollevata - Necessità. (Cpc, articolo 360; Cc, articolo 1382)

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 settembre 2025 n. 26433 - Pres. Manna; Rel. Trapuzzano; Ric. A.A.T.G.; Controric. F. T. C.E. srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Rinunzia - Sufficiente la sottoscrizione del difensore del ricorrente - Sussiste. (Cpc, articoli 390 e 391)

La rinunzia al ricorso, sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'articolo 391 del Cpc, in quanto il difensore - prevedendo la procura rilasciatagli la facoltà di transigere e conciliare - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'articolo 390 del Cpc, configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 28 settembre 2025 n. 26300 - Pres. Tricomi; Rel. Buconi; Ric. P.S.; Res. M.G.

Lavoro subordinato - Svolto dai detenuti in regime carcerario - Prescrizione dei crediti - Decorrenza. (Legge 354/75, articolo 15; Cc, articolo 2697)

In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 2 ottobre 2025 n. 26609 - Pres. Doronzo; Rel. Michelini; Ric. U.M.; Controric. V.L. spa

Licenziamento - Dirigente - Valutazione da parte del giudice della sussistenza delle condizioni - Necessità. (Legge 604/66, articolo 10; Cc, articoli 2049, 2104 e 2106; Legge 300/70, articolo 7)

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, infatti, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2025 n. 24202 - Pres. Manna; Rel. Cinque; Ric. O. spa; Controric. L.B.B.

Licenziamento - Per asserito esito negativo del periodo di prova già scaduto - Licenziamento individuale assoggettato alla disciplina comune - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1366, 2096; Legge 604/66, articolo 1)

Il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 28 agosto 2025 n. 24051 - Pres. Pagetta; Rel. Amendola; Ric. A.I.E.S.; Controric. M.G.

Licenziamento - Prova dell'impossibilità del repechage - Onere a carico del datore di lavoro circa l'impossibilità di una collocazione alternativa - Sussiste. (Legge 604/66, articoli 3 e 8)

Spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili e, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale; usualmente detta prova consiste nel fatto che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2025 n. 25982 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. P.F.; Controric: B.C.C.N. srl

Civili - Residenza o dimora abituale del destinatario risultante dal contratto per cui è causa - Valutazione del giudice di merito. (Cc., articolo 2697; Cpc, articolo 140)

In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento, atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 1° ottobre 2025 n. 26537 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. T.G.; Controric. P.V.

Domanda giudiziale - Cumulo di domande soggette a riti diversi - Riunione - Presupposti. (Cpc, articolo 40)

L'articolo 40 codice di procedura civile, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (articoli 31, 32, 34, 35 e 36, del Cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 settembre 2025 n. 26357 - Pres. Terrusi; Rel. Zuliani; Ric. F.C.E. sas; Int. P.I.L.

Riassunzione della causa - Tempestiva attività nei confronti di un solo litisconsorte - Sufficienza ad impedire l'estinzione del giudizio - Sussiste. (Cpc, articoli 299, 300, 303, 328 e 393)

La tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex articolo 393 del cpc, la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Cpc. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 1° ottobre 2025 n. 26536 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. B.P. srl; Controric. T.I. spa

Sospensione del processo di primo grado - A seguito di appello avverso la sentenza non definitiva - Disposta dal giudice su istanza concorde delle parti - Ammissibilità. (Cpc, articoli 279 e 295)

La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'articolo 279, quarto comma, del Cpc, e non in applicazione analogica dell'articolo 295 del Cpc, attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato articolo 279, quarto comma), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 del Cpc a opera degli articoli 6 e 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 25 settembre 2025 n. 26144 - Pres. Mocci; Rel. Mondini; Ric. C.F.; Controric. C.T.

Apertura di vedute sul fondo confinante - Limitazioni nei rapporti con la Pa - Ammissibilità. (Cc, articoli 905 e 907)

La facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell'articolo 905 del Cc, integra un'estrinsecazione del diritto dominicale, la quale può subire limitazioni o affievolimenti nei rapporti con l'amministrazione, in relazione a esigenze pubblicistiche, ma mantiene natura e consistenza di diritto soggettivo nei rapporti fra privati. Il distacco previsto dall'articolo 907 del codice civile a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte "jure servitutis" sia che vengano esercitate "jure proprietatis". (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 ottobre 2025 n. 26599 - Pres. e Rel. Mocci; Ric. F.G.; Controric. L.R.G.

Azioni di difesa - Rivendicazione - Disamina del titolo dedotto dall'attore a fondamento della domanda - Necessità. (Cc, articoli 1706, 269 e 2932)

Nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, sentenza 1° ottobre 2025 n. 26529 - Pres. Manna; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. R.F.I. spa; Controric. R.M.A.

Consulenza tecnica d'ufficio - Acquisizione di documenti necessari ai fini dell'incarico - Anche se non allegati dalle parti - Ammissibilità. (Cc, articoli 2055 e 2697)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. Sicché, entro i predetti limiti, il consulente d'ufficio può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. (M.Pis.)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione I, sentenza 30 settembre 2025 n. 26388 - Pres. Mercolino; Rel. Russo; Ric. R.C.F. spa; Controric. A.S.L. N.

Contratti - Forma scritta - Necessità - Contratti con ditte commerciali - Conclusione a distanza - Ammissibilità. (Dlgs 231/22, articolo 2; Regio decreto 2440/1923, articolo 17)

I contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza «secondo l'uso del commercio» - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 28 agosto 2025 n. 24054 - Pres. Rubino; Rel. Moscarini; Ric. D.A.; Int. ITAS sma

Danno - Derivante sinistro stradale - Dichiarazione contenuta nel modulo Cai - Valore di piena prova - Esclusione - Presunzione legale iuris tantum - Prova contraria da parte dell'assicuratore - Ammissibilità. (Dlgs 209/05, articolo 143)

In materia di efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro. Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 1° ottobre 2025 n. 26521 - Pres. Mocci; Rel. Mondini; Ric. D.M.M.; Int. C.B.T.

Amministrative - Violazione del codice della strada per superamento limiti di velocità - Accertamento con autovelox non omologato - Illegittimità. (Dlgs 285/92, articolo 142)

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione I, ordinanza 30 settembre 2025 n. 26372 - Pres. Giusti; Rel. Casadonte

Assegno divorzile - Funzione - Concessione per esigenze assistenziali - Ammissibilità. (Legge 898/70, articolo 5)

L'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza del detto presupposto, può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 29 agosto 2025 n. 24197 - Pres. Frasca; Rel. La Battaglia; Ric. E.E. srl; Controric. I.S.P. spa

Spese di giudizio civili - Compensazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Conseguenze. (Cpc, articoli 91, 92, 112 e 116)

La facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, sentenza 27 settembre 2025 n. 26289 - Pres. Manna; Rel. Cavallino; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. Z.C.; Controric. Z. P.

Collazione - Istituto applicabile tra coeredi - Mancanza di relictum da dividere - Conseguenze. (Cc, articoli 564, 737, 1414, 1417, 2727 e 2697)

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, cioè, di un asse da dividere, in quanto l'articolo 737 del Cc presuppone che l'istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione; invece, se l'asse si è esaurito con donazione e legati, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 29 settembre 2025 n. 26316 - Pres. Di Virgilio; Rel. Papa; Ric. P.G.; Controric. C.C.

Contratto preliminare - Pagamento del prezzo stabilito alla stipula del definitivo - Azione ex articolo 2932 del Cc - Pagamento del prezzo come condizione per l'effetto traslativo - Sussiste. (Cc, articoli 1339 e 2932)

Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'articolo 2932, comma 2, del codice civile è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito; in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. (M.Pis.)

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