Civile

Restituzione della cambiale anche nel concordato preventivo

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20624 depositata oggi, affermando un principio di diritto

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di Francesco Machina Grifeo

Anche al concordato preventivo si devono applicare le garanzie previste per il debitore dall'articolo 66 della legge cambiaria. Non imporre al portatore del titolo l'onere di offrire la restituzione dei titoli cambiari solo perché, difettando nella procedura di concordato una fase appositamente deputata all'accertamento giudiziale dei crediti, il creditore formalmente non esercita un'azione causale (nei termini di cui all'art. 66), "vorrebbe dire esporre irragionevolmente il debitore proponente al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e di non poter esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettantigli". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20624 depositata oggi, respingendo il ricorso di una banca.

L'istituto di credito presso il quale una Spa in liquidazione e in concordato preventivo aveva provveduto allo sconto di numerose cambiali rilasciatele dai propri acquirenti (a fronte della vendita a rate di macchine per movimento terra con patto di riservato dominio), riteneva di non essere tenuta alla restituzione dei titoli sul rilievo che nella procedura di concordato preventivo "manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo".

In sostanza, l'istituto ricorrente si considerava escluso dall'adempimento di cui all'articolo 66 legge cambiaria dal momento che difettando nella procedura di concordato preventivo la fase dell'accertamento giudiziale dello stato passivo, lo stesso, nel precisare il proprio credito al Commissario liquidatore, non aveva esercitato un'azione causale, al cui solo esperimento è legato l'adempimento dell'offerta di restituzione dei titoli cambiari.

Di diverso avviso la Suprema corte che con un principio di diritto ha chiarito: "Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall'art. 66, non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo".

Infatti, argomenta la decisione, "non vi è dubbio che l'esigenza di tutela del debitore cambiario sussista - negli stessi termini in cui tale necessità è stata affermata nella procedura fallimentare - anche in caso di procedura di concordato preventivo, allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale".

Per i giudici di legittimità, pertanto, si rende necessaria "un'interpretazione estensiva dell'art. 66 legge fallimentare (cambiaria ndr), nel senso che deve imporsi al portatore del titolo l'offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un'azione causale, ma quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale (mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l'omologa del concordato) nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo".

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