Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 16 ed il 20 maggio 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di appello, notifica atto di impugnazione e limiti alla scusabilità dell'errore; (ii) spese processuali, uso indebito dell'impugnazione e condanna per responsabilità aggravata; (iii) spese processuali, giudizi trattati dall'Avvocatura dello Stato ed esazione competenze; (iv) eccezione di pagamento, natura e rilevabilità officiosa; (v) esecuzione esattoriale, procedura espropriativa presso terzi, e litisconsorzio necessario; (vi) rimessione in termini, presupposti di applicazione e limiti al sindacato in sede di legittimità; (vii) giudizio di appello, divieto di "reformatio in peius" e vizio di extrapetizione; (viii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a giudice di pace e riconvenzionale eccedente i limiti di valore della sua competenza.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
POTERI DEL GIUDICE – assazione, sezione III civile, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16238 – Presidente Rubino – Relatore Fanticini
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Divieto della "reformatio in peius" – Portata fondamento e limiti. (Cc, articoli 2043, 2051 2909; Cpc, articoli 112, 115, 329 e 342)
Per il divieto della "reformatio in peius" in appello, la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 cod. proc. civ., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della responsabilità del concessionario per omessa manutenzione della sede stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte del merito, pronunciandosi oltre i limiti della domanda, era incorsa nel vizio di extrapetizione: infatti, nella circostanza, dopo che un primo giudizio si era concluso con una sentenza di condanna, passata in giudicato, per il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente, ai giudici del gravame, nel respingere la domanda risarcitoria successivamente formulata con riferimento ai danni alla persona, era precluso svolgere un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era invece pacifico, ed in relazione al quale nessuna di esse aveva inteso formulare un motivo di gravame, non avendo in particolare la società odierna intimata svolto alcun appello incidentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25877; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21504).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16324 – Presidente Scoditti – Relatore Moscarini
Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Giudice di pace – Competenza – Carattere funzionale ed inderogabile – Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace – Separazione delle cause – Necessità – Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale – Necessità – Conseguenze – R imessione dell'intera causa al giudice superiore – Conflitto di competenza – Ammissibilità. (Cpc, articoli 38, 45, 645)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex articolo 45 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento, ha dichiarato la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace quanto all'opposizione al decreto ingiuntivo, mentre ha confermato la competenza per valore del tribunale solo per la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18863; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 272; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3870; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 febbraio 2009, n. 4751).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16329 – Presidente Scoditti – Relatore Moscarini