Civile

Deposito cartaceo solo se le anomalie informatiche sono accertate

La Corte di cassazione, ordinanza n. 9269 depositata oggi, ha chiarito che se il Ced non conferma il malfunzionamento del sistema, il mancato deposito telematico è imputabile al difensore

di Francesco Machina Grifeo

In assenza di anomalie informatiche – nel caso specifico smentite dal Centro di elaborazione dati - il mancato deposito telematico in Cassazione è imputabile unicamente al difensore; non può infatti ritenere scusabile l’errore quando le “mere difficoltà di utilizzo di un sistema informatico”, possano essere “governate e prevenute con l’ordinaria diligenza e perizia”. Lo ha chiarito la Suprema corte, con l’ordinanza n. 9269 depositata oggi, che ha dichiarato improcedibile il ricorso del proprietario di alcuni immobili contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Calabria che aveva ritenuto dovuto il pagamento dell’Imu.

La Sezione tributaria, senza entrare nel merito, ha giudicato il ricorso non procedibile, in quanto in base all’articolo 196 quater, co. 1, disp. att. c.p.c. - applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Cassazione dal 1° gennaio 2023 - il deposito degli atti processuali e dei documenti, compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’articolo 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c.. Deve dunque essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

La Cassazione ricorda che il ricorrente aveva formulato tramite e-mail una istanza di deposito cartaceo, “a mezzo dell’acquisizione informatica degli allegati”, rappresentando ‘problemi tecnici’ nel deposito telematico, “anche dovuti, a suo dire alla personale ‘mancata perizia’ essendo la materia ‘più da ingegnere informatico, che da avvocato”. Il Presidente della V Sezione disponeva la trasmissione della istanza alla Prima Presidente che autorizzava in via d’urgenza il deposito cartaceo “salva ed impregiudicata la verifica che competerà al Collegio della Corte, se la dedotta sussistenza di problemi tecnici in effetti sussista’.

L’assistente informatico del CED della Cassazione chiariva tuttavia che nei giorni in questione “i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti e non sussistevano problemi tecnici”. Ragion per cui non si è realizzata la condizione dell’articolo 196 quater disp. att. ultimo comma c.p.c., consistente nella situazione di urgenza originata dal mancato funzionamento del ‘dominio giustizia’, che giustifica l’autorizzazione al deposito cartaceo. Né, prosegue la Corte, alcun rilievo può avere la decisione del capo dell’Ufficio di autorizzare in via d’urgenza il deposito cartaceo, posto che la medesima, “non solo lascia impregiudicata ogni valutazione del Collegio giudicante sulla regolarità del deposito, ma appare subordinata dalla stessa Prima Presidente all’esito della relazione…”

D’altro canto, conclude la decisione, la giurisprudenza ha già chiarito che il fatto ostativo, rilevante ai fini della tempestività e regolarità del deposito, “è solo quello che sia oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che non sia governabile dalla medesima, in quanto riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, o della mera difficoltà”.

E allora tornando al caso di specie, la mancata iscrizione del ricorso nel termine (dell’articolo 369, comma 1, cod. proc. civ.), una volta esclusa l’anomalia informatica - come attestato dalla relazione del CED - non può che ritenersi imputabile alla negligenza della ricorrente, avuto riguardo al fatto che la procedura di deposito telematico non è nemmeno stata attivata”.

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