Bonifici istantanei, al via il nuovo Regolamento IPR
*Estratto da TOP24 Diritto, Guida Operativa Diritto bancario, Agg. aprile 2025 - di Antonio Ferraguto, Eleonora Gallina, La Scala - Società Tra Avvocati
- 1. Dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 7 febbraio 2024 e del Consiglio, il 26 febbraio 2024, il 19 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
- 2. Il nuovo Regolamento, noto anche come Instant Payment Regulation (IPR), ha introdotto per i Paesi dell’Unione un quadro normativo armonizzato sui bonifici istantanei in euro, obbligando le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento ad offrire tale servizio ai consumatori e imprese dell’Unione Europea.
Più precisamente, ai sensi del nuovo Regolamento tutti i prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) che offrono l’esecuzione di bonifici ai propri clienti devono offrire a questi ultimi anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei, garantendo un servizio telematico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7; le transazioni devono essere eseguite entro dieci secondi dall’ordine, assicurando così l’immediata disponibilità dei fondi per il beneficiario, ed entro lo stesso intervallo di tempo il pagatore deve ricevere conferma dell’esecuzione. - 3. Il Regolamento, entrato in vigore l’8 aprile 2024, prevede che il servizio debba essere implementato dai PSP in due fasi: dal 9 gennaio 2025, ossia entro 9 mesi dall’entrata in vigore, le banche dell’area euro devono permettere la ricezione dei bonifici istantanei tramite gli stessi canali e allo stesso costo dei bonifici ordinari (obbligo già in vigore), mentre dal 9 ottobre 2025 scatterà l’obbligo di consentire anche l’invio, oltre alla ricezione, dei bonifici istantanei, nonché l’obbligatorietà del servizio di verifica del beneficiario.
La nuova disciplina è stata pensata per far fronte alla necessità di standardizzare, armonizzare ed efficientare la disciplina dei pagamenti istantanei tra tutti gli Stati Membri nonché di facilitare i movimenti di capitale, rendendo le transazioni più fluide ed immediate. Infatti, come si legge nei considerando del Regolamento, il quadro normativo attuale è caratterizzato da discipline nazionali frammentate, che ostacolano la formazione di un mercato unico dei pagamenti in Europa. Pertanto, l’introduzione di standard e protocolli comuni ha l’obiettivo di ridurre le commissioni, accelerare i tempi di esecuzione e migliorare l’efficienza dei trasferimenti e l’accesso ai fondi in tutta l’area SEPA, garantendo al contempo la sicurezza delle transazioni. - 4. Al fine di salvaguardare la sicurezza dell’invio e ricezione di bonifici istantanei in euro, il nuovo Regolamento introduce misure di verifica dei beneficiari e di individuazione e prevenzione delle frodi, tra cui, ad esempio, nuovi e specifici controlli antiriciclaggio, con l’obiettivo di controllare che pagatori e beneficiari non siano soggetti a misure restrittive in ambito finanziario (c.d. financial sanction).
- 5. Inoltre, al fine di scongiurare abusi o sistemi di frode, è previsto che sia l’utente (tramite il proprio home banking), sia il PSP possano introdurre dei limiti all’entità delle somme trasferibili su base giornaliera o per singola operazione, che siano uguali o inferiori a quelli eventualmente già previsti per i bonifici ordinari.
- 6. Dal punto di vista soggettivo, è interessante notare che il Regolamento interviene sull’art. 2 para. 1 lett. (b) della Direttiva 98/26/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (“Settlement Finality Directive” o “SFD”), includendo sia gli IP che gli IMEL nella definizione di “ente” (“institution”), al fine di consentirne la partecipazione ad un sistema di pagamento (i.e. un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento, come definito dal Regolamento (UE) 260/2012) e agevolare la diffusione di tali tipologie di PSP.
Come spiega il considerando 15 del Regolamento in esame, infatti, «gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dovrebbero contribuire ad agevolare la diffusione dei bonifici istantanei in euro e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento modificativo. Tuttavia, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica non sono inclusi nell’elenco delle entità che rientrano nella definizione del termine «ente» quale definito nella direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» .
Di conseguenza agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La conseguente impossibilità di partecipare a tali sistemi di pagamento può impedire agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di offrire bonifici istantanei in euro in modo efficiente e competitivo. È pertanto giustificato modificare la direttiva 98/26/CE al fine di includere gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica nell’elenco delle entità che rientrano nella definizione del termine «ente» di cui alla medesima direttiva, ma solo al fine di definire «i partecipanti a un sistema di pagamento» (come ha fatto l’art. 4, comma 1, par. 1).
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Guida Operativa - Diritto bancario: “Bonifici istantanei, al via il nuovo Regolamento IPR”, Data ultimo aggiornamento: aprile 2025 - di Antonio Ferraguto, Eleonora Gallina , La Scala - Società Tra Avvocati