Civile

Accertamento illegittimo se l’autovelox è stato sottoposto a omologazione ma non taratura

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di Giuseppe Buffone

Il sistema di rilevazione della velocità è un complesso meccanismo di misurazione di un dato storico fattuale. Questo meccanismo, però, è, fisiologicamente, suscettibile di erronee rilevazioni e finanche di difetti di funzionamento in quanto: in primis, è un dispositivo completamente autonomo che funziona senza l'intervento necessario dell'organo accertatore (persona fisica); in secundis, opera attraverso dei sensori di individuazione dei transiti che «non sono soggetti a interventi di manutenzione». L'autovelox appartiene alla categoria dei dispositivi di misurazione elettronici della velocità dei veicoli circolanti, i cui risultati sono utilizzati per l'irrogazione delle sanzioni amministrative a carico dei conducenti.

Per tali dispositivi la legislazione di settore (articolo 45 codice della strada) prevede soltanto una generica approvazione, da parte del competente Ministero, dei rispettivi prototipi (i modelli per l'appunto) e non dei singoli strumenti usati, restando escluso ogni controllo periodico, neutrale ed istituzionale; quale quello invece previsto dalla disciplina generale sulle misurazioni (Rd n. 7088 del 1890 e relativo regolamento approvato con Rd. n. 242 del 1909, e successive integrazioni e modificazioni, compreso soprattutto l'articolo 2 della legge n. 273 del 1991), che ha per oggetto sia le unità di base (lunghezza e tempo) sia le unità derivate (e quindi anche la velocità, siccome funzione della lunghezza e del tempo). Ed è in ossequio a tale disciplina metrologica che (per fare qualche esempio) perfino il metro e la bilancia usati nel mercatino sono sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici); da cui, per quanto detto, restano esenti gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi usati come prova esclusiva delle corrispondenti violazioni amministrative. Come noto, questa grave e irragionevole difformità di trattamento legislativo non ha incontrato, se non in tempi recenti, il favore della Suprema Corte di legittimità che, guardando al passato, con decisioni conformi, ha escluso la necessità delle verifiche periodiche per gli autovelox (Cass. civ., sentenze 19566/2009; 13735/2010); e ciò ha statuito, nonostante le censure avanzate, invece, dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, in particolare, già con requisitoria resa il 18.12.2007 (nel corso del giudizio sul ricorso n. 1985 / 2007 R.G.) aveva chiesto ai giudici di legittimità di sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificare la compatibilità con gli articoli 3, 24, 97 e 111, 2° della Costituzione della disciplina del codice della strada.

Come noto, proprio in tempi recenti, la Suprema Corte ha mutato indirizzo, anche per la risonanza mediatica che hanno avuto casi noti, ahimè, di strumenti di rilevazione del tutto difettosi o finanche privi di ogni attendibilità. Il riferimento è a: Cass. civ., sez. II, ordinanza 7 agosto 2014 n. 17766 (Pres. Bucciante, rel. Oricchio). Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che «non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, apparendo irragionevole escludere tali complesse apparecchiature, che svolgono accertamenti irripetibili, dall'applicazione della normativa generale della legge 11 agosto 1991, n. 273, sul sistema nazionale di taratura». Questa pronuncia ha dunque sottoposto agli interpreti la problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione - per tali strumenti - da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura.

La Consulta, con la sentenza 18 giugno 2015 n. 113 (Pres. Criscuolo, est. Carosi) ha osservato «Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che l'art. 45 Codice della Strada esoneri i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. Così come interpretato dalla Corte di cassazione, l'art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. Dunque, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Al lume dei principi sin qui esposti, la Corte delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada -, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo il condivisibile pronunciamento della Corte Costituzionale, i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

Ministero e giurisprudenza, dopo la sentenza della Consulta - Preso atto della pronuncia di incostituzionalità menzionata, con sua circolare, il Ministero degli Interni, in data 26 giugno 2015, ha offerto le prime istruzioni in attesa dei doverosi accertamenti normativi precisando che «in attesa dell'attivazione della procedura di verifica periodica, le apparecchiature NON DOVRANNO ESSERE, PER IL MOMENTO, UTLIZZATE». Il Dicastero ha posto dunque in evidenza un problema concreto: la sottoposizione degli autovelox a strumenti di verifica diversi dalla taratura, in particolar modo, la certificazione o la omologazione. Da qui l'invito a non usare gli strumenti di accertamento se non dopo l'adeguamento al decisum della Consulta.

Ben inteso: un accertamento realizzato con autovelox non sottoposto a taratura è illegittimo e come tale annullabile, come ha subito avuto modo di affermare la Suprema Corte: v. Cass. Civ., sez. II, sentenza 11 maggio 2016 n. 9645 (Pres. Petitti, rel. Oricchio). Il principio di diritto è stato ribadito anche da: Cass. Civ., sez. II, sentenza 16 maggio 2016 n. 9972: «alla stregua della pronuncia di incostituzionalità (Corte cost. 113 del 2015), che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l'art. 45 comma 6 del codice della strada, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura. Se l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione stradale non risulta essere stata sottoposta alla verifica periodica di funzionalità e di taratura il relativo accertamento è nullo».
L'indirizzo è stato confermato e ribadito anche in tempi recenti: con le pronunce n.14543/2016 (del 17 luglio 2016) e n. 15154/2016. In particolare, e per importanza, merita di essere richiamata la pronuncia n. 14543 del 2016 ove la Cassazione ha precisato: «le verifiche periodiche di taratura non possono essere sostituite con altri mezzi quali la “certificazione di omologazione e conformità”»

Conclusioni - La Corte Costituzionale con sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comam 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. In difetto di esse certificazioni, l'accertamento della infrazione è viziato e il relativo verbale suscettibile di annullamento.

Corte di Cassazione – Sezione II - Sentenza 15 luglio 2016 n. 14543

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