Civile

Anche le azioni coop in comunione legale

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di Angelo Busani

Le azioni sottoscritte in esercizio di un diritto d’opzione, a seguito di una deliberazione di aumento di capitale adottata da una Spa, sono oggetto della comunione legale dei beni tra coniugi; la conclusione non cambia se si tratta di azioni di una cooperativa, quando l’aspetto dell’investimento finanziario sia preminente in confronto alla partecipazione del socio all’attività sociale. È quanto ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 19689 del 18 settembre 2014, con riferimento all’acquisto di azioni effettuato da un coniuge (in regime di comunione legale dei beni) mediante esercizio dell’opzione rinveniente da un aumento di capitale sociale deliberato da una banca cooperativa.

Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, lettera a) del Codice civile, sono oggetto di comunione tra coniugi «gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali». Ne consegue che i titoli di partecipazione azionaria acquistati, in costanza di matrimonio, da uno solo dei coniugi, sono suscettibili di essere compresi nel regime della comunione legale: e ciò sia che le azioni siano acquisite in sede di atto costitutivo della società o mediante un contratto di compravendita, sia che derivino dall’esercizio del diritto di opzione che a uno dei coniugi competa in seguito a una deliberazione di aumento del suo capitale sociale.

Infatti, da un lato, l’acquisto di azioni mostra un preminente aspetto patrimoniale in confronto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio che è incorporato nei titoli azionari; e, d’altro lato, il carattere personale del diritto di opzione (e cioè il fatto che il diritto di opzione derivi a un coniuge dalla titolarità di azioni che fanno parte del suo patrimonio “personale” ) non si riflette automaticamente sull’oggetto acquistato. Infatti, sia quando un coniuge acquista un bene pagandolo con denaro che derivi dalla sua attività lavorativa, sia quando un coniuge acquista un bene pagandolo con il ricavato della vendita di un proprio bene personale, il bene oggetto di acquisto va a far parte del patrimonio comune.

Peraltro, con la sentenza n. 2569/2009 la Cassazione aveva già sancito che anche le quote di partecipazione a società di persone (che sono beni mobili) «costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi», nel cui ambito pertanto rientrano sia quando un coniuge, in regime di comunione legale dei beni, costituisca la società personale, sia quando benefici di successivi incrementi della sua quota (per effetto, ad esempio, di un aumento del capitale sociale).

Anche i titoli azionari di una cooperativa organizzata in Spa non sfuggono pertanto alla loro ricomprensione nel regime di comunione legale e ciò in quanto «l’aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato e il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull’oggetto acquistato».

In conclusione, secondo i giudici di legittimità, costituiscono oggetto della comunione legale dei beni tutti gli strumenti finanziari (compresa le partecipazioni in società cooperative) «tutte le volte in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell’estraneità del socio all’attività che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa».

Corte di cassazione 18 settembre 2014 n. 19689

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