Civile

Bomba d’acqua, il condominio paga i danni per mancata manutenzione e prevenzione

Il condominio risponde delle conseguenze dell’evento eccezionale se non ha predisposto i mezzi necessari a propria disposizione per mitigarne l’impatto

di Fulvio Pironti

Il condominio può essere ritenuto responsabile per i danni causati da infiltrazioni o allagamenti derivanti da eventi atmosferici straordinari, come una bomba d’acqua, se non prova di aver adottato tutte le misure di manutenzione e prevenzione necessarie. La forza maggiore non esclude automaticamente la responsabilità se l’evento poteva essere mitigato con interventi ordinari di manutenzione. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Milano 29 settembre 2025 n. 7230.

Il fatto: un negozio di abiti da sposa allagato

La vicenda trae origine dall’allagamento di un negozio di abiti nuziali causato da piogge intense che in una notte si era ritrovato sommerso da diversi centimetri d’acqua, con danni agli arredi, pareti e abiti. La conduttrice ha citato in giudizio due condomìni confinanti sostenendo che l’allagamento provenisse da entrambe le strutture: da un lato, per il distacco del tappo di ispezione di una tubatura condominiale, dall’altro, per il rigurgito dei servizi igienici collegati al sistema di sollevamento delle acque reflue del condominio adiacente. I condomìni si sono difesi invocando l’eccezionalità delle precipitazioni, la famosa «bomba d’acqua» che, a loro dire, avrebbe reso inevitabile l’evento configurando così un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità.

Ruolo decisivo della consulenza tecnica

Il tribunale, dopo aver escusso i testimoni e disposto una consulenza tecnica, ha accertato che l’allagamento era originato da due distinte fonti condominiali: dal tappo saltato di una tubazione di ispezione del primo condominio e dal rigurgito dei sanitari collegati alla pompa di sollevamento del secondo. Il consulente ha individuato la causa nei sistemi di scarico condominiali incapaci di smaltire l’eccesso di acque meteoriche. Per il decidente, entrambi i condomìni sono custodi delle rispettive parti comuni, perciò responsabili ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile dei danni derivanti dalle stesse, salvo prova contraria del caso fortuito.

«Bombe d’acqua» e prevedibilità: il confine del caso fortuito

Il tribunale adotta un approccio coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, decisioni n. 30521/2019 e n. 4588/2022) secondo la quale le precipitazioni possono costituire causa di esonero da responsabilità solo se ne venga dimostrata l’eccezionalità e l’imprevedibilità attraverso dati scientifici oggettivi come i rilievi pluviometrici ufficiali riferiti al luogo e al periodo dell’evento. Nel caso concreto, i condomìni si erano limitati a produrre un articolo di giornale e un bollettino di «allerta arancione» della Protezione civile. Ad avviso del giudice, tali elementi non bastano, si tratta di fonti generiche prive di valore probatorio specifico che non consentono di qualificare l’evento come «straordinario». Eventi atmosferici intensi e cosiddette «bombe d’acqua» sono fenomeni ricorrenti non più assimilabili a calamità naturali imprevedibili. Con una considerazione di grande attualità, il giudice sottolinea che «per qualificare un fenomeno atmosferico come eccezionale è necessario versare in atti dati scientifici precisi, idonei a dimostrarne l’eccezionalità», ribadendo così che la forza maggiore non può essere invocata in via di principio, ma deve essere provata in modo rigoroso.

Solidarietà tra condomìni

Accertata la responsabilità di entrambi i condomìni, il tribunale applica l’articolo 2055 del Codice civile e li condanna in solido al risarcimento del danno. La solidarietà sorge ogni volta che più condotte, anche autonome e basate su titoli di responsabilità diversi, concorrono a produrre un unico evento dannoso verso il medesimo soggetto. Sulla base della Ctu, viene riconosciuto un danno per le opere di ripristino dei locali e lavaggio degli abiti danneggiati.

 La sentenza assume rilievo nel contesto attuale in cui l’aumento dei fenomeni meteorologici estremi solleva questioni delicate in tema di responsabilità civile e gestione dei rischi ambientali.

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