Penale

Cause di estinzione del reato: sospensione del processo con messa alla prova

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a cura della Redazione Lex 24

Cause di estinzione del reato - Sospensione con messa alla prova - Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015 n. 5673

Cause di estinzione del reato - Sospensione con messa alla prova - Termine finale di presentazione dell'istanza ex articolo 464 bis, comma secondo, del Cpp - Preclusione della richiesta di applicazione della messa alla prova nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 18 novembre 2014 n. 47587

Sospensione del processo con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un “iter” processuale alternativo alla celebrazione del giudizio.
•Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 10 ottobre 2014 n. 42318

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria.
•Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 13 agosto 2014 n. 35717

Sospensione del processo e messa alla prova - Progetto generico di intervento formulato dai servizi minorili - Integrazione d'ufficio da parte del giudice - Omesso contraddittorio sulla integrazione - Violazione di legge - Sussistenza.
In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 17 febbraio 2014 n. 7429

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