Rassegne di Giurisprudenza

Clausola penale: la prestazione della parte inadempiente è soggetta alla disciplina generale dell'oggetto del contratto

a cura della Redazione Diritto

Contratti - Prestazione a carico della parte inadempiente - art. 1283 c.c. - Oggetto del contratto - Disciplina
In materia di clausola penale, la prestazione a carico della parte inadempiente- ai sensi dell'articolo 1283 c.c. è soggetta alla disciplina relativa dall'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, qualora la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento. In questa prospettiva, le parti possono convenire il pagamento di una somma rapportata all'entità temporale di durata dell'inadempimento, o convenire solo il tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata all'effettiva consistenza dell'inadempimento consumato, nel qual caso l'entità della penale viene determinato soltanto ex post.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 3 maggio 2023, n. 11548

Contratti in genere - Clausola penale - In genere configurabilità - Condizioni - Fattispecie
Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di "leasing" concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 23 maggio 2019, n. 13956

Contratti in genere - Efficacia del contratto - Clausola penale - Apprezzamento sull'eccessività dell'importo e sulla misura della riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti
L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 10 maggio 2012, n. 7180

Contratti in genere - Efficacia del contratto - Clausol a penale - Responsabilità del debitore - Casi di esclusione - Individuazione - Fondamento
La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 10 maggio 2012, n. 7180