Danni da morte per fatto illecito, serve una tabella nazionale
Dopo avere «sdoganato» i criteri di Roma, dalla Cassazione nuova sentenza che privilegia le tabelle di Milano
Neanche il tempo di valutare il possibile impatto di un inatteso “mutamento evolutivo” impresso dai giudici della Corte di cassazione ai criteri di liquidazione del danno da morte per fatto illecito con la sentenza 10579 del 21 aprile 2021, “sdoganando” l’utilizzo delle tabelle messe a punto dal Tribunale di Roma, che la stessa Corte sembra tornare sui suoi passi con una ordinanza appena depositata (11719 del 5 maggio) ribadendo che il criterio guida per la liquidazione del danno parentale a livello nazionale deve essere quello elaborato dal Tribunale di Milano.
In quest’ultima decisione, su un caso di malasanità, i giudici confermano la sentenza di merito che aveva liquidato il danno ai parenti di una vittima avvalendosi delle tabelle di Milano, rammentando che le stesse, per orientamento costante della Cassazione, sono una regola integratrice del concetto di equità che il magistrato ben può applicare anche in un’ottica che eviti il ricorso alla equità pura.
Insomma una soluzione successiva e contraria a quella proposta con la sentenza 10579 e a distanza di pochi giorni. L’apparente contraddizione è l’effetto del carico giudiziario degli uffici della Corte che hanno portato alla pubblicazione delle decisioni con una sequenza che non risponde ai tempi della funzione decisionale, esercitata nei due collegi con cronologia inversa.
Tuttavia, al di là del momento in cui è stata presa la decisione (prima quella che confermava la validità della tabella milanese del danno da lesione del rapporto parentale e dopo quella che ne escludeva la percorribilità) resta il fatto che a distanza di pochi giorni si è registrato un doppio pronunciamento di segno opposto a riprova di un contrasto tuttora pendente all’interno della Corte. Se sarà in futuro confermato il “mutamento innovativo” della Corte circa la non conformità della tabella usata da più di un decennio dai tribunali dello Stato quale strumento para-normativo di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, resta il fatto che un evento, dal grandissimo rilievo macroeconomico, verrebbe deregolato da un singolo organo dell’apparato, benché così autorevole.
Il parallelo deve essere fatto con la tabella (elaborata dal medesimo Tribunale di Milano) per il risarcimento delle lesioni non mortali, ove il perimetro dell’istituto è regolato dalla legge, sul piano della natura del bene tutelato (la salute) e persino dei meccanismi risarcitori (articoli 138 e 139 Codice Assicurazioni).
Nel caso del danno da perdita del rapporto parentale, invece, la nascita e la regolazione dell’istituto risarcitorio trova regione esclusivamente nel così detto “diritto vivente” ispirato alla discrezionalità della funzione giurisdizionale. La tabella pretoria milanese ebbe una costruzione di sintesi e di elaborazione statistica del precedente giurisprudenziale che portò alla soluzione poi condivisa da tutti i tribunali dello Stato, divenendo così consuetudine “per adesione”. Una o (se così sarà in futuro) più pronunce giudiziarie che spostino il meccanismo risarcitorio verso un sistema diverso (come ad esempio la tabella proposta dal Tribunale di Roma), anche solo prescindendo dalla sua validità giuridica, muoverebbe il carico economico con grandi riflessi sul mondo assicurativo.
Soprattutto, l’incertezza che questo “mutamento innovativo” potrà portare con sé sia nelle trattative che nelle cause anche già pendenti, genererà automaticamente una variazione al rialzo (le prime simulazioni parlano di un 20%) del costo per chi è tenuto ad assicurare i rischi soggetti ad obbligo di legge (Rc auto e medica innanzitutto).
Orbene, la portata macroeconomica di una tale discrezionalità potrebbe anche indurre a risolvere questo palese conflitto interpretativo, quanto meno in sede giurisdizionale, presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ma la soluzione può essere anche quella che il legislatore, visto il grande rilievo economico, si determini a dettare i principi e le regole di una tabella nazionale, sulla falsa riga di quanto avvenuto a suo tempo per il risarcimento delle lesioni non mortali.