Responsabilità

Danno morale e relazionale per la cancellazione del profilo Facebook

*Estratto da Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile, 1° ottobre 2025, n. 50 - p. 4

di Gianfilippo Chiricozzi*

Il rapporto tra utente e gestore del social network, sebbene solo apparentemente gratuito, deve qualificarsi come contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale la controprestazione dell’utente consiste nell’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali a fini commerciali, dati che presentano un indiscusso valore patrimoniale. Ne consegue che l’oscuramento immotivato della pagina Facebook integra un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Al gestore, infatti, non è consentito recedere ad nutum, ma soltanto in presenza di specifiche violazioni imputabili all’utente, con l’ulteriore obbligo di fornire adeguata informazione e motivazione. Una simile condotta, determinando la perdita della rete di relazioni frutto di un impegno rilevante e continuativo, contrasta con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ed è idonea a generare conseguenze dannose tanto sotto il profilo delle sofferenze interiori quanto sotto quello del danno relazionale.

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Il legame tra utente e gestore del social network, pur apparendo privo di corrispettivo economico diretto, deve essere qualificato come un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dell’utente si concretizza nel consenso all’utilizzo dei propri dati personali a fini commerciali, dati che hanno un evidente valore economico. Pertanto, la chiusura o la sospensione non giustificata di una pagina Facebook costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il gestore, infatti, non può interrompere unilateralmente il rapporto se non in presenza di precise violazioni imputabili all’utente ed è comunque tenuto a fornire motivazioni chiare e trasparenti. Una condotta arbitraria, che determina la perdita di una rete di relazioni costruita nel tempo con impegno e costanza, risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale e può generare conseguenze dannose sul piano delle sofferenze personali e su quello delle relazioni sociali.

IL QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

Il contratto a prestazioni corrispettive si connota per la stretta reciprocità delle obbligazioni assunte dalle parti, in quanto ciascuna prestazione funge da corrispettivo dell’altra, generando un nesso strettamente interdipendente tra i diritti e i doveri contrattuali. Questa connessione, nota come sinallagma, implica che l’adempimento di una parte sia condizione per ottenere l’adempimento dell’altra, così conferendo al contratto un equilibrio essenziale tra le prestazioni.

Tale struttura giuridica è tipica di molte fattispecie contrattuali, dai contratti di compravendita a quelli di appalto o di locazione, e consente di bilanciare gli interessi economici e giuridici delle parti coinvolte. Il sinallagma, tuttavia, non si limita al mero scambio economico, ma può estendersi anche a prestazioni di diversa natura, come avviene nel caso dei servizi digitali e dei social network, dove l’utente fornisce dati personali e autorizzazioni in cambio dell’accesso a piattaforme o applicazioni.

Nonostante il servizio venga formalmente offerto a titolo gratuito, la natura patrimoniale della prestazione emerge chiaramente dalla circostanza che i dati personali degli utenti possiedono un valore economico rilevante, in quanto il loro impiego da parte del gestore consente a quest’ultimo di realizzare ricavi attraverso la profilazione e la veicolazione di contenuti pubblicitari mirati.

In questo senso, si realizza pienamente il requisito della patrimonialità della prestazione previsto dall’art. 1174 c.c., che fa riferimento all’obbligo della parte di eseguire una prestazione che conservi un valore economico effettivo.

Di conseguenza, il rapporto tra utente e gestore non può considerarsi meramente gratuito, ma va inquadrato a tutti gli effetti come contratto a prestazioni corrispettive, con un chiaro nesso sinallagmatico tra le obbligazioni: all’adempimento di una parte - fornitura dei dati personali e consenso al loro utilizzo - corrisponde l’adempimento dell’altra - erogazione del servizio digitale.

Da ciò deriva che eventuali inadempimenti o limitazioni ingiustificate da parte del gestore assumono una rilevanza contrattuale diretta, potendo generare responsabilità e obblighi risarcitori.

Nello specifico, l’esclusione ingiustificata dal social network di un account attivato per finalità di e-commerce, con conseguente distruzione della rete di relazioni economiche costruita nel tempo, costituisce a pieno titolo un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., idoneo a generare non solo un grave danno patrimoniale in termini di lucro cessante, ma anche un pregiudizio, potenzialmente irreparabile, alla vita di relazione dell’utente...

CONTINUA SU *Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile, 1° ottobre 2025, n. 50 - p. 4, Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale

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