Rassegne di Giurisprudenza

Danno non patrimoniale: onere della prova per il danno da morte del congiunto

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità cose in custodia - Danno non patrimoniale - Danno da morte del congiunto - Sofferenza morale - Onere della prova - Criteri.
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima; è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
•Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 25 maggio 2021 n. 14422

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Prova - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell'incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subìta durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell'assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall'abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 novembre 2020 n. 25843

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Pretesa risarcitoria vantata dagli eredi - Danno non patrimoniale per la perdita dello stretto congiunto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Idoneità della mancanza di convivenza a superare la presunzione - Esclusione - Assenza di legame affettivo - Prova a carico del convenuto.
Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 novembre 2018 n. 29784

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) danno morale - Presunzione "iuris tantum" - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l'inesistenza - Configurabilità - Insussistenza di un rapporto di convivenza e di vicinanza tra vittima e superstiti - Irrilevanza.
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
• Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3767