Responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ per concausa dell’evento pregiudizievole
Responsabilità civile - Danno da cose in custodia - Incendio - Concausa - Punto di innesco - Caso fortuito - Onere della prova
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “res” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito.
Dichiarazione di fallimento anche con un singolo inadempimento
a cura della Redazione Diritto
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